Cassazione Penale, Sentenza n. 41703/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato contravvenzionale di possesso di un cospicuo numero di chiavi (art. 707 c.p.). I principali censure erano: errata interpretazione della norma penale in relazione all'abitualità della condotta e al valore di una pregressa condanna (incidenza sull'integrazione del pericolo previsto dall'art. 707 c.p.); richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), rilevando l'unicità e la remota data dei precedenti; vizio di motivazione sulla prova della responsabilità; errori nella dosimetria della pena e nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte relativa all'interpretazione dell'art. 131‑bis c.p., ritenendo che la Corte di appello aveva valutato l'abitualità della condotta senza considerare adeguatamente l'unicità e la remota data dei precedenti. Il secondo motivo (impugnazione della valutazione probatoria) è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; il terzo motivo è stato assorbito. Tuttavia, valutato il decorso della prescrizione (intervenuta il 14/08/2022) e in mancanza di cause che ne sospendessero il corso, la Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norme richiamate
Norma che incrimina il possesso di strumenti atti allo scasso; la Corte di merito ha ritenuto integrata la fattispecie anche in presenza di pregressa condanna, ma la Cassazione ha confermato che una sola condanna può essere significativa ai fini del pericolo ma va valutata nel contesto della tenuità e abitualità della condotta
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato che la valutazione dell'abitualità deve considerare elementi ponderali e cronologici (unicità del precedente, remota data), e che la Corte di appello ha erroneamente trattato l'abitualità senza tenere conto di tali fattori
art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p.
Motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; sono stati richiamati per inquadrare le censure mosse dai ricorrenti contro l'interpretazione normativa e la motivazione di merito
Richiamato nel testo in relazione alle ipotesi di proscioglimento e alle decisioni che il giudice di merito può adottare; la Cassazione ha ritenuto che non emergessero dagli atti cause di proscioglimento che giustificassero diversa decisione
art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.
Norma che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; applicata dalla Corte per chiudere il processo in ragione dell'intervenuta estinzione del reato
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiesta formale di sintesi dei motivi di ricorso secondo la disciplina delle disposizioni di attuazione; citata in relazione alla struttura del ricorso
Massime di principio
- La valutazione dell'abitualità ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) deve tener conto sia della rilevanza quantitativa dei precedenti sia della loro incidenza cronologica: un unico precedente remoto può non integrare l'abitualità
- La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovazione della valutazione delle prove di fatto: i motivi che si limitano a chiedere la rivalutazione delle evidenze raccolte sono, di regola, inammissibili o manifestamente infondati
- Il decorso del termine di prescrizione continua a decorrere dopo la sentenza di merito e può rendere inefficace qualsiasi valutazione sostanziale successiva, comportando l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto
- Quando la Corte rileva un errore di diritto (es. errata interpretazione dell'art. 131‑bis) ma nel frattempo il reato è prescritto, è possibile l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il processo si estingue
- In casi simili conviene dedurre con precisione la non abitualità della condotta indicando la natura, la quantità e la data dei precedenti, e documentare elementi che possano dimostrare la particolare tenuità (minore offensività, esiguità del pericolo, modalità della condotta)
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