Cassazione Penale, Ordinanza n. 29086/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma del primo grado e concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione e 34.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, sostenendo che la pena base fosse stata fissata in anni otto, cioè in misura identica a quella del primo giudice e comunque superiore al minimo edittale, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha inoltre lamentato un vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione, invocando sostanzialmente l'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi attinenti alla responsabilità penale erano stati rinunciati e che non era invocabile l'art. 129 c.p.p., perché la sua applicazione presuppone l'evidenza dell'innocenza. Quanto alla pena, ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, richiamando il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione specifica solo quando il trattamento sanzionatorio si discosti in modo marcato dalla misura media edittale. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato in materia di stupefacenti per il quale l'imputato era stato condannato in appello.
può essere applicato solo quando l'innocenza risulti evidente; non è utilizzabile per ottenere il proscioglimento in assenza di tale evidenza.
i criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati anche con formule sintetiche, quali pena congrua o pena equa, salvo che la pena sia molto superiore alla misura media edittale.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che il trattamento sanzionatorio si discosti sensibilmente dalla misura media edittale.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone automaticamente il minimo edittale né rende illegittima una pena base superiore al minimo, se la scelta è sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- L'art. 129 c.p.p. può condurre al proscioglimento solo in presenza di una causa evidente di non punibilità o di innocenza evidente; non può essere invocato in via meramente assertiva per contestare la condanna.
- Quando i motivi di ricorso sulla responsabilità sono rinunciati, restano insindacabili in sede di legittimità e il ricorso può essere dichiarato inammissibile ove i residui motivi siano infondati o generici.
Come è indicizzato
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