Cassazione Penale, Sentenza n. 33565/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
All'imputato era contestato l'utilizzo illecito e con finalità fraudolente di personale somministrato da altre società, allo scopo di eludere norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, condotta originariamente prevista dall'art. 38-bis del d.lgs. n. 81 del 2015. Il Tribunale, in fase predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p., aveva dichiarato il non luogo a procedere ritenendo che il reato fosse stato abrogato dall'art. 29, comma 5, del d.l. n. 19 del 2024, convertito dalla legge n. 56 del 2024. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che la novella, pur abrogando l'art. 38-bis, aveva contestualmente introdotto nell'art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003 una nuova fattispecie relativa alle medesime condotte, con trattamento sanzionatorio più severo. Il Procuratore generale ha chiesto la conversione del ricorso in appello; l'imputato ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso ordinario e non come ricorso per saltum. Ha escluso la conversione in appello, rilevando che, sia secondo la disciplina previgente sia secondo quella vigente, il reato è punito rispettivamente con pena pecuniaria o con pena alternativa, sicché la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere è inappellabile ai sensi dell'art. 554-quater, comma 6, c.p.p. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso: l'abrogazione dell'art. 38-bis del d.lgs. n. 81 del 2015 non ha eliminato la rilevanza penale delle condotte, poiché esse sono state contestualmente incriminate dall'art. 18, comma 5-ter, del d.lgs. n. 276 del 2003. Si tratta di continuità normativa e di abrogatio sine abolitione. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, dovendo essere individuata la disciplina più favorevole all'imputato ai sensi dell'art. 2 c.p.
Norme richiamate
art. 38-bis d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione
Fattispecie previgente relativa alla somministrazione fraudolenta di lavoro; la sua abrogazione non ha comportato l'abolizione del reato perché la medesima condotta è stata contestualmente prevista da una nuova disposizione.
art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione
Nuova disposizione incriminatrice che riproduce la medesima condotta di somministrazione fraudolenta, realizzando continuità normativa con l'abrogato art. 38-bis.
art. 29, comma 5, d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
Ha abrogato l'art. 38-bis del d.lgs. n. 81 del 2015; l'abrogazione è stata contestuale all'introduzione della nuova disciplina sanzionatoria.
art. 2 c.p.
In presenza di continuità normativa tra la disposizione previgente e quella successiva, deve essere individuata e applicata la disciplina più favorevole al reo.
art. 554-ter c.p.p.
Riguarda la fase predibattimentale nella quale era stata pronunciata la sentenza di non luogo a procedere.
art. 554-quater, comma 6, c.p.p.
Rende inappellabili le sentenze predibattimentali di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; pertanto il ricorso non può essere convertito in appello.
Massime di principio
- L'abrogazione formale di una disposizione incriminatrice non determina l'abolizione del reato quando una disposizione contestualmente introdotta conserva la medesima fattispecie, anche se collocata in un diverso testo normativo e assistita da un trattamento sanzionatorio differente: ricorre continuità normativa, ossia abrogatio sine abolitione.
- In caso di continuità normativa tra la disposizione previgente e quella successiva, la condotta conserva rilevanza penale e il giudice deve individuare, ai sensi dell'art. 2 c.p., la disciplina concretamente più favorevole al reo.
- Le sentenze predibattimentali di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa sono inappellabili; il ricorso proposto contro tali sentenze resta soggetto alla cognizione della Corte di cassazione e non può essere convertito in appello.
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