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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24772/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da una lite di vicinato tra proprietari di fondi confinanti. La proprietaria di un fabbricato sosteneva che i vicini avessero realizzato, nel 1996, un manufatto in violazione delle distanze legali previste dallo strumento urbanistico locale: in particolare, distanza minima di 10 metri tra fabbricati frontistanti e distanza di 5 metri dal confine. Lamentava inoltre che un muro costruito dai vicini sconfinasse sulla sua proprietà. Chiedeva quindi la demolizione delle opere asseritamente abusive, il risarcimento dei danni, l’accertamento del confine tra i fondi, la rimozione del muro con ripristino dei luoghi e la restituzione della porzione di terreno occupata. In primo grado, all’esito di CTU, il tribunale accolse in parte le domande: ordinò l’arretramento del fabbricato dei convenuti rispetto all’edificio frontistante, accertò il confine sulla base del frazionamento richiamato negli atti di provenienza e condannò alla restituzione di una porzione di terreno occupata. La corte d’appello confermò la decisione, ritenendo corretta la misurazione della distanza dal manufatto dei convenuti alla terrazza a sbalzo della controparte, qualificata come costruzione ai fini delle distanze, e reputando corretta anche la ricostruzione del confine. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 1176 c.c. e travisamento della CTU, sostenendo che il consulente non avesse compiuto gli accertamenti necessari e che la sentenza si fosse limitata a recepire acriticamente l’elaborato peritale; con il secondo hanno dedotto che fosse stata proposta un’azione ex art. 949 c.c. non trascritta e che la decisione si fosse fondata solo su risultanze catastali prive di efficacia probatoria. La Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza e per mancata specifica censura alla ratio della sentenza, il secondo perché la domanda era in realtà volta all’accertamento della violazione delle distanze e al regolamento di confini, non a un’actio negatoria servitutis, e perché la mancata trascrizione non incideva nel rapporto tra le parti originarie; inoltre il confine era stato ricostruito sulla base del frazionamento e della CTU, non dei soli dati catastali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando integralmente la sentenza d’appello. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché generico, privo di autosufficienza e non diretto a colpire la ratio decidendi; il secondo perché muoveva da una diversa qualificazione dell’azione, non corrispondente a quella effettivamente proposta, e perché la ricostruzione del confine non era basata su mere risultanze catastali. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    La dedotta violazione della diligenza del consulente tecnico non integra di per sé un vizio della sentenza se non è specificamente collegata alla critica del decisum e al percorso motivazionale seguito dal giudice.

  • art. 949 c.c.

    La Cassazione esclude che la domanda fosse una negatoria servitutis; la qualificazione corretta era quella di azione per violazione delle distanze legali e regolamento di confini.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie nel procedimento camerale previsto dalla norma.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata e i passaggi motivazionali censurati; doglianze generiche sulla consulenza tecnica o sulla diligenza del consulente sono inammissibili se non colpiscono la ratio decidendi.
  • La censura sulla valutazione della CTU non può risolversi in una critica astratta al comportamento dell’ausiliare, ma deve evidenziare in che modo l’eventuale errore peritale si sia tradotto in un vizio della decisione di merito.
  • Nelle controversie tra confinanti, la domanda volta all’arretramento di un manufatto per violazione delle distanze legali e quella di regolamento dei confini può essere distinta dalla negatoria servitutis; la diversa qualificazione giuridica della domanda non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non risulta dai gradi di merito.
  • La mancata trascrizione di una domanda giudiziale può avere rilievo nei rapporti con i terzi, ma non impedisce la decisione nei confronti dei destinatari diretti dell’azione.
  • In mancanza di un confine di fatto riconosciuto dalle parti, il confine può essere ricostruito dal giudice sulla base dei titoli di provenienza e degli accertamenti tecnici svolti in contraddittorio, non sulla sola base di dati catastali.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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