Sentenza del 16/05/2016 n. 2881 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - COASSICURAZIONE - Compenso della delegataria - Esenzione dall'imposta - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle commissioni corrisposte alla coassicuratrice delegataria per la gestione del contratto di coassicurazione e per l'accertamento e la liquidazione dei sinistri. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tali attività costituissero prestazioni di servizi autonome, rese nell'ambito di un mandato tra compagnie assicuratrici e quindi imponibili IVA, non potendo essere qualificate né come operazioni assicurative in senso stretto né come prestazioni accessorie. La contribuente sosteneva invece che la clausola di delega comportasse un mandato con rappresentanza, avente ad oggetto una fase essenziale e imprescindibile del rapporto assicurativo, con conseguente esenzione IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione disposto in primo grado. Ha stabilito che la clausola di delega attribuisce alla delegataria la gestione complessiva del rapporto assicurativo, inclusa la liquidazione dei sinistri, e che tali attività costituiscono una fase fondamentale dell'operazione assicurativa, non un servizio autonomo estraneo ad essa. Le commissioni di delega sono state quindi ritenute esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972. È stato respinto anche l'appello incidentale della contribuente sulle spese, che sono state compensate in entrambi i gradi per la complessità e l'incertezza della questione.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972
Sono esenti dall'imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio.
L'esenzione ha natura oggettiva e si applica alle attività che costituiscono operazioni assicurative vere e proprie. Nel caso esaminato, la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro sono state considerate fasi essenziali dell'attività assicurativa e, pertanto, comprese nell'esenzione.
Art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. 633/1972
Prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7.
La norma è stata esaminata come possibile fondamento alternativo dell'esenzione per il mandato conferito alla delegataria. La decisione ha tuttavia ritenuto direttamente applicabile il n. 2, in ragione della funzione assicurativa sostanziale svolta.
La contribuente aveva invocato in subordine l'accessorietà delle prestazioni rispetto all'operazione assicurativa principale. La questione è rimasta assorbita, poiché le attività sono state qualificate direttamente come operazioni assicurative esenti.
Disciplina la coassicurazione, nella quale il rischio viene ripartito tra più assicuratori, ciascuno responsabile per la propria quota.
La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
La disposizione conferma che la delegataria può gestire il contratto nell'interesse comune di tutti i coassicuratori, compresa la fase di accertamento e liquidazione del danno.
Il mandato conferito con la clausola di delega è stato ricondotto anche al mandato in rem propriam, poiché diretto alla realizzazione di un interesse comune della delegataria e delle altre coassicuratrici.
Art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997
La disposizione sanziona l'omessa regolarizzazione delle fatture. La questione sanzionatoria è rimasta priva di rilievo pratico in conseguenza del riconoscimento dell'esenzione IVA delle operazioni.
Art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
Le spese di giudizio possono essere compensate ... qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in ragione della complessità della materia e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Art. 135 della direttiva 2006/112/CE e art. 13 della direttiva 77/388/CEE
Le disposizioni europee prevedono l'esenzione delle operazioni di assicurazione e riassicurazione. La decisione ne ha fatto applicazione valorizzando la funzione specifica ed essenziale delle attività svolte dalla delegataria.
Massime di principio
- Per stabilire se un compenso nell'ambito assicurativo è esente IVA non è sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di mandato o il collegamento formale con un rapporto assicurativo: occorre valutare concretamente la funzione svolta.
- Sono potenzialmente esenti le attività che costituiscono una fase imprescindibile dell'operazione assicurativa e che ogni assicuratore sarebbe tenuto a svolgere per adempiere al contratto, come la gestione del rapporto e la liquidazione del sinistro.
- L'esenzione è oggettiva: non dipende dalla qualifica soggettiva del prestatore, ma dalla natura effettiva del servizio e dai suoi effetti diretti sul rapporto tra assicuratore e assicurato.
- Le attività meramente amministrative, di back office o di gestione esternalizzata che rappresentano uno smembramento dell'attività assicurativa, senza incidere direttamente sul rapporto assicurativo, possono invece essere considerate imponibili IVA.
- Nel contratto di coassicurazione, la clausola di delega può integrare un mandato con rappresentanza e in rem propriam, ma la qualificazione IVA deve comunque basarsi sul contenuto concreto e sulla necessità delle prestazioni delegate.
- La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti può giustificare la compensazione delle spese e, in casi analoghi, può assumere rilievo anche per valutare l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza ai fini sanzionatori.
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