Sentenza del 04/06/2020 n. 1551 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società contestavano gli avvisi di accertamento IRES per gli anni d’imposta 2004 e 2005, che avevano recuperato a tassazione deduzioni per commissioni versate nell’ambito di contratti di stock lending e disconosciuto crediti d’imposta sui dividendi. Le ricorrenti avevano preso in prestito titoli di società portoghesi dalla società ceca DFD, incassato i dividendi e dedotto le commissioni pagate alla mutuante; sostenevano di poter assoggettare a tassazione solo il 5% dei dividendi ai sensi dell’art. 89 TUIR e dedurre integralmente le commissioni. L’Amministrazione riteneva invece l’operazione finalizzata a un indebito vantaggio fiscale, anche in ragione della struttura dei contratti e dell’assenza di effettiva aleatorietà. In cassazione le società hanno dedotto, tra l’altro, vizi di motivazione degli avvisi e della sentenza, ultrapetizione, errata applicazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sull’abuso del diritto, carenze probatorie e procedimentali; A. Siderurgica ha inoltre contestato il raddoppio dei termini di accertamento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di A. spa. Ha accolto solo in parte il ricorso di A. Siderurgica, limitatamente al raddoppio dei termini di accertamento per l’IRAP, per la quale non sono previste sanzioni penali e dunque tale raddoppio non opera. Ha confermato per il resto la decisione regionale, compresa l’indeducibilità delle commissioni connesse allo stock lending e il disconoscimento dei vantaggi fiscali contestati. Ha cassato la sentenza limitatamente al profilo IRAP e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per A. spa è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto; nessuna statuizione sulle spese di cassazione per la mancata costituzione dell’Agenzia.
Norme richiamate
Art. 109, commi 5 e 8, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Nel contratto di Stock Lending, corrispondentemente, il prestito dei titoli si associa al diritto di percepire i relativi dividendi da parte del mutuatario, mentre il mutuante ha diritto al pagamento di una commissione in relazione al dividendo incassato. Come nell'usufrutto di azioni, infatti, il contratto di Stock Lending trasferisce (temporaneamente) la titolarità del diritto al dividendo e per ottenere la relativa riscossione è previsto un costo. Il fenomeno economico, dunque, è lo stesso, senza che assuma rilievo, ai fini tributari (gli unici che qui rilevano non essendovi la necessità di una declinatoria civilistica sul contratto), la circostanza che nell'un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, in un diritto di credito.
Il costo della commissione nello stock lending è indeducibile quando l’operazione attribuisce al mutuatario il diritto a dividendi esclusi da tassazione: ai fini fiscali lo schema realizza un fenomeno economico analogo all’usufrutto di azioni e rientra nel limite dell’art. 109, comma 8, TUIR.
Art. 89, commi 2 e 3, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Nel contratto di Stock Lending, corrispondentemente, il prestito dei titoli si associa al diritto di percepire i relativi dividendi da parte del mutuatario, mentre il mutuante ha diritto al pagamento di una commissione in relazione al dividendo incassato. Come nell'usufrutto di azioni, infatti, il contratto di Stock Lending trasferisce (temporaneamente) la titolarità del diritto al dividendo e per ottenere la relativa riscossione è previsto un costo.
La disciplina dei dividendi esclusi dalla tassazione costituisce, nel ragionamento della Corte, il presupposto del parallelismo con l’indeducibilità del costo sostenuto per acquisire il diritto a percepirli; non è quindi consentito dedurre la commissione mentre si beneficia del regime di esclusione dei dividendi.
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Deve tuttavia ribadirsi che, non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali, in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile ratione temporis.
Il raddoppio dei termini di accertamento collegato alla presenza di presupposti per una denuncia penale non si applica all’IRAP, poiché per tale imposta non sono previste sanzioni penali.
Art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Tuttavia la questione della elusione fiscale era materia del contendere sin dagli avvisi di accertamento e ciò nonostante le ricorrenti non riferiscono in quale atto e in quale grado del processo fossero stati tempestivamente sollevati gli aspetti relativi alla carenza procedimentale.
La censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali antielusive è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quando e in quale atto processuale la questione sia stata tempestivamente proposta.
Nel caso di specie la censura esula dal perimetro del vizio motivazionale così circoscritto.
Il vizio di omesso esame è deducibile in cassazione solo se riguarda un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; la mancata menzione di singoli elementi istruttori o la critica alla sufficienza della motivazione non bastano quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel prestito di titoli che attribuisce al mutuatario il diritto di incassare dividendi esclusi da imposizione, la commissione pagata per ottenere tale diritto può essere indeducibile ai sensi dell’art. 109, comma 8, TUIR, anche se il contratto è qualificato civilisticamente come prestito e non come usufrutto.
- La presenza negli atti impositivi di qualificazioni alternative della medesima operazione — ad esempio inesistenza, nullità o elusività — non determina automaticamente difetto di motivazione se l’atto chiarisce la contestazione e consente al contribuente di difendersi.
- Una sentenza fondata su più ragioni alternative, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione, non è contraddittoria per il solo fatto che le esponga entrambe; il ricorrente deve impugnare tutte le autonome rationes decidendi.
- Nel ricorso per cassazione non basta lamentare l’omessa valutazione di prove o l’insufficienza della motivazione: occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso e non esaminato, secondo i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Le censure su vizi procedimentali devono essere accompagnate dall’indicazione puntuale dell’atto e del grado in cui la questione è stata tempestivamente sollevata; in mancanza, possono essere dichiarate inammissibili.
- Il raddoppio dei termini di accertamento collegato a presupposti di reato non si estende all’IRAP, per la quale non sono previste sanzioni penali.
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