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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Contributo unificato - invito al pagamento - impugnabilità - termine - decorrenza -notifica dell'"invito" - esclusione - decorrenza - dal successivo"provvedimento di riscontro a istanza di riesame" - ammissibilità Contributo unificato - invito al pagamento - TAR Liguria - contributo unificato -pagamento mediante valore bollato - ritenuto invalido - richiesto nuovopagamento mediante modalità telematiche - invito al pagamento - illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’invito al pagamento del contributo unificato prot. 1005/2018, emesso il 25 luglio 2018 e notificato il 27 luglio 2018, relativo al ricorso presentato al TAR di Genova il 15 gennaio 2018. Aveva versato l’importo corretto di 650 euro tramite Lottomatica, ma l’Amministrazione pretendeva un nuovo pagamento perché, dal 1° novembre 2017, il versamento avrebbe dovuto essere effettuato con modalità telematiche, mediante F24. La CTP di Genova aveva accolto il ricorso. In appello, l’Amministrazione ha contestato la legittimazione passiva del MEF, la tempestività del ricorso — sostenendo che il termine decorresse dalla notifica dell’invito originario, il 27 giugno 2018, e non dal successivo diniego di riesame notificato il 27 luglio 2018 — e la decisione di ritenere illegittima la richiesta di un nuovo pagamento. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e sostenuto che il provvedimento di riesame aveva natura autonoma e che non era stata adeguatamente comunicata la cessazione delle precedenti modalità di pagamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, rilevando che conteneva censure specifiche. Non ha deciso nel merito il rilievo sul difetto di legittimazione passiva del MEF, applicando il principio della ragione più liquida, poiché le ulteriori questioni consentivano di definire il giudizio. Ha respinto l’eccezione di tardività: non essendo stato prodotto l’invito originario, non era possibile confrontarne la motivazione con quella del successivo provvedimento di riesame; la nuova ponderazione degli interessi risultante da quest’ultimo ne consentiva l’autonoma impugnazione e faceva decorrere da esso il termine. Ha inoltre respinto il motivo sul pagamento: l’importo di 650 euro era stato versato, mentre l’Amministrazione non aveva dimostrato come fosse stata comunicata agli utenti la cessazione delle modalità precedenti; il TAR, non segnalando tempestivamente l’irregolarità al deposito, aveva inoltre ingenerato un affidamento incolpevole. Non era quindi giustificato pretendere un secondo pagamento del contributo. Appello rigettato; spese compensate integralmente, in ragione delle modifiche normative intervenute sulla materia.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, del D.M. 27 giugno 2017

    non risulta dimostrato con quali modalità sia stata data agli utenti del servizio giustizia amministrativa la comunicazione dell'avvenuta implementazione del servizio telematico con conseguente cessazione delle vecchie modalità di pagamento.

    La Commissione valorizza la mancata prova della comunicazione agli utenti del passaggio al sistema telematico e riconosce rilievo all’affidamento che, nelle more dell’adeguamento dei sistemi, fossero ancora utilizzabili le modalità precedenti.

  • Artt. 24 e 111 Cost.; art. 276 c.p.c. (principio della ragione più liquida)

    deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.

    Il giudice può decidere la questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare prima le questioni pregiudiziali; ciò favorisce economia processuale e ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Se un contribuente presenta un’istanza di riesame e il successivo provvedimento non è dimostrato essere meramente confermativo, ma reca una nuova ponderazione degli interessi o elementi motivazionali ulteriori, il termine d’impugnazione può decorrere dalla notifica di tale provvedimento. Per stabilirne la natura è rilevante il confronto con l’atto originario; se quest’ultimo non è prodotto, tale confronto può risultare impossibile.
  • Quando il tributo è stato versato nell’importo corretto, una contestazione sulle sole modalità di pagamento non rende automaticamente il versamento inesistente né giustifica, di per sé, la richiesta di pagare nuovamente la stessa somma.
  • La mancata prova di una comunicazione chiara agli utenti circa l’entrata in funzione esclusiva di nuove modalità di pagamento, insieme alla mancata tempestiva segnalazione dell’irregolarità da parte dell’ufficio, può fondare un affidamento incolpevole sulla correttezza dell’adempimento effettuato con le modalità precedenti.
  • In applicazione della ragione più liquida, il giudice può evitare di decidere questioni preliminari o processuali quando una questione di più agevole soluzione è sufficiente a definire la controversia.

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