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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 429 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul diniego dell'esercizio da parte del soggetto passivo della facoltà di accedere alle informazioni contenute nel fascicolo amministrativo poste a fondamento di un atto amministrativo che impone obblighi tributari supplementari in materia di IVA. Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell'Unione - Rispetto dei diritti della difesa - Procedimento fiscale - Esercizio del diritto a detrazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Diniego del diritto a detrazione a motivo del comportamento asseritamente inadeguato dei fornitori del soggetto passivo - Atto amministrativo emesso dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente interessato l'accesso alle informazioni e ai documenti posti a fondamento di detto atto - Sospetta frode fiscale - Prassi nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrazione al possesso di documenti giustificativi diversi dalla fattura fiscale - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La CF ha impugnato gli atti tributari emessi dopo una verifica svolta dal 29 agosto 2016 al 13 aprile 2017, relativa all’imposta sulle società per il periodo 2011-2016 e all’IVA per il periodo 1° marzo 2014-31 dicembre 2016. L’amministrazione ha considerato fittizie le operazioni fatturate da due fornitori, ritenuti privi di capacità tecnica e logistica, e ha negato le detrazioni/deduzioni perché la società non aveva prodotto documenti ulteriori rispetto alle fatture. La CF ha contestato anche di non aver potuto accedere alle informazioni e ai documenti del fascicolo amministrativo utilizzati per fondare l’accertamento. Il Tribunalul Cluj ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire gli effetti di tale diniego e i limiti alla richiesta di prove aggiuntive e alla negazione della detrazione in caso di sospetti di frode.

La decisione

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Sesta Sezione, ha accolto i principi invocati dalla CF. Ha stabilito che il diniego di accesso al fascicolo comporta l’annullamento della decisione tributaria se il giudice nazionale ritiene che, senza l’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso; la verifica concreta spetta al Tribunalul Cluj. Ha inoltre stabilito che, in presenza di semplici sospetti non suffragati da elementi oggettivi, non si può negare la detrazione IVA perché il contribuente non ha prodotto prove ulteriori rispetto alla fattura. La frode e la conoscenza, effettiva o ragionevolmente presumibile, da parte del contribuente devono essere dimostrate dall’amministrazione sulla base di elementi oggettivi; non si può imporre in via generale al contribuente di svolgere verifiche sui fornitori o di procurarsi documenti aggiuntivi non previsti dalla direttiva IVA. La Corte non ha deciso direttamente l’annullamento degli atti né la controversia sull’imposta sulle società: ha rimesso tali valutazioni al giudice nazionale. Le spese del procedimento principale sono rimesse a quest’ultimo; nessuna condanna alle spese è pronunciata dalla Corte per gli altri soggetti intervenuti.

Norme richiamate

  • Principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa

    Benché le autorità tributarie nazionali non siano soggette ad un obbligo generale di fornire un accesso integrale al fascicolo di cui dispongono né di comunicare d'ufficio i documenti e le informazioni a sostegno della decisione prevista, ciò non toglie che, nei procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell'IVA, un soggetto dell'ordinamento deve avere la possibilità di ricevere in comunicazione, su sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dalla pubblica autorità al fine di adottare la sua decisione, a meno che non vi siano obiettivi di interesse generale che giustifichino la restrizione dell'accesso a dette informazioni e a detti documenti.

    Il contribuente deve poter consultare, su richiesta, i documenti e le informazioni del fascicolo effettivamente utilizzati per l’accertamento, salvo che un obiettivo di interesse generale giustifichi una restrizione. La violazione comporta l’annullamento dell’atto se il giudice ritiene che, senza di essa, il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 178, lettera a)

    Poiché la produzione di siffatti documenti supplementari non è prevista dall’articolo 178, lettera a), della direttiva IVA e può incidere, in modo sproporzionato, sull’esercizio del diritto a detrazione nonché, pertanto, sul principio di neutralità, la competente amministrazione tributaria nazionale non può esigere, in via generale, una siffatta produzione.

    Per esercitare la detrazione IVA, la direttiva richiede il possesso di una fattura conforme; l’amministrazione non può aggiungere in via generale l’obbligo di presentare ulteriori documenti giustificativi.

  • Principi di neutralità fiscale e di certezza del diritto nel regime comune dell’IVA

    I principi che disciplinano l'applicazione, da parte degli Stati membri, del regime comune dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in particolare quelli di neutralità fiscale e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall'amministrazione tributaria nazionale quanto all'effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato all'emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione dell'IVA se esso non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove a sostegno dell'effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate.

    La detrazione non può essere negata sulla base di sospetti generici o perché il destinatario non dispone di prove ulteriori rispetto alla fattura. Il diniego è possibile quando l’amministrazione dimostri con elementi oggettivi la frode e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di parteciparvi.

  • Articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112/CE

    Il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'IVA di cui sono debitori l'IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi ricevuti ai fini delle loro operazioni soggette ad imposta costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA istituito dalla normativa dell'Unione.

    Il diritto alla detrazione è parte essenziale del sistema IVA e, in linea di principio, non può essere limitato; può essere negato in caso di frode o abuso dimostrati secondo i criteri stabiliti dalla Corte.

  • Principi di equivalenza ed effettività

    Quando né le condizioni in cui dev'essere garantito il rispetto dei diritti della difesa né le conseguenze della violazione di tali diritti sono stabilite dal diritto dell'Unione, tali condizioni e conseguenze rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché le misure adottate in tal senso siano dello stesso tipo di quelle di cui beneficiano le persone in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

    Quando il diritto UE non disciplina le modalità processuali o le conseguenze della violazione, spetta al diritto nazionale regolarle, rispettando la parità di trattamento rispetto ai casi interni comparabili e garantendo che i diritti UE siano concretamente esercitabili.

Massime di principio

  • Nel procedimento tributario, il contribuente che lo richiede deve poter conoscere gli elementi del fascicolo effettivamente utilizzati per adottare l’atto, salvo una giustificazione di interesse generale.
  • La violazione del diritto di accesso o di difesa non determina automaticamente l’annullamento: occorre che il giudice valuti se, senza la violazione, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
  • La fattura conforme costituisce il documento ordinariamente richiesto per esercitare la detrazione IVA; non è legittimo imporre in via generale documenti ulteriori non previsti dalla disciplina UE.
  • La detrazione può essere negata per frode soltanto sulla base di elementi oggettivi che dimostrino la frode e la consapevolezza, effettiva o presumibile, del contribuente. Non è sufficiente attribuirgli automaticamente le irregolarità dei fornitori.
  • Il contribuente può essere tenuto a verifiche ragionevoli quando vi siano indizi concreti di irregolarità, ma l’amministrazione non può trasferirgli in modo generalizzato il compito di controllare la capacità operativa, gli adempimenti fiscali o i versamenti IVA dei fornitori.

Testo integrale

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