Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6675/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 8557/2024, pubblicata in data 23.07.2024, emessa dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202505118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, mediante pagamento di somme di denaro, di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma - Sezione lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, chiedendo l’esecuzione dell’obbligo di pagamento posto a carico dell’amministrazione. Il TAR ha rilevato d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché la prova della notificazione del titolo esecutivo depositata in giudizio riguarda una notifica effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato e una notifica indirizzata alla casella PEC "gabinetto@giustiziacert.it", appartenente al Ministero della Giustizia e non al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Collegio ha inoltre rilevato che, per proporre l’ottemperanza diretta al pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, il titolo esecutivo deve essere previamente notificato all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale e, dopo tale notificazione, deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La notificazione presso la sola Avvocatura dello Stato non è stata ritenuta di per sé sufficiente, trattandosi dell’avvio di una procedura amministrativa e non giudiziaria.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né accolto o respinto la domanda di ottemperanza. Ha assegnato alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, per depositare memorie sulla questione di ammissibilità rilevata d’ufficio e per produrre la prova dell’avvenuta notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione. Ha quindi fissato una nuova camera di consiglio per il 16 giugno 2026, nel rispetto dei nuovi termini di cui agli artt. 38 e 73 c.p.a. L’ordinanza ha natura istruttoria e interlocutoria, in vista della decisione sull’ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando loro un termine per il deposito di memorie.

  • artt. 38 e 73 c.p.a.

    Richiamati per la fissazione dei nuovi termini processuali entro i quali le parti possono depositare memorie sulla questione rilevata d’ufficio.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    Per l’ottemperanza diretta al pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, richiede la previa notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice presso la sede reale e il decorso successivo del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 6-ter d.lgs. 82/2005

    Individua l’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, utilizzato per verificare l’appartenenza della casella PEC destinataria della notificazione.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012

    Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni

    Richiamato quale base normativa per l’utilizzazione degli elenchi pubblici dei domicili digitali ai fini delle notificazioni e comunicazioni.

  • art. 11 r.d. 1611/1933

    Il TAR richiama l’orientamento secondo cui la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato riguarda gli atti giudiziali, mentre non è sufficiente per la notificazione del titolo necessaria ad avviare la procedura amministrativa di pagamento prevista dall’art. 14 d.l. 669/1996.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza finalizzato a ottenere il pagamento di somme di denaro da una pubblica amministrazione, il titolo esecutivo deve essere previamente notificato all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale; la notificazione effettuata soltanto presso l’Avvocatura dello Stato non è sufficiente, poiché si tratta dell’avvio di una procedura amministrativa e non giudiziaria.
  • La notificazione del titolo esecutivo a una casella PEC appartenente a un’amministrazione diversa da quella debitrice non soddisfa il requisito della previa notificazione all’amministrazione obbligata.
  • Il ricorso per ottemperanza diretto al pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione è soggetto, oltre alla previa notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice, al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire mediante il deposito di memorie e, se necessario, di produrre la documentazione utile prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.