Ordinanza n. 2138/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento notificato il 21.10.2025 con il quale si richiedeva al ricorrente la restituzione della somma di euro 2.621,13, poiché posto in aspettativa per infermità non dipendenti da causa di servizio per 430 gg. dal 15.2.2022 al 20.04.2023, riceveva somme superiori al dovuto per competenze stipendiali erogate per intero e non al 50%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di restituzione di euro 2.621,13 per asserita indebita percezione di competenze stipendiali durante un periodo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento notificato il 21 ottobre 2025 con cui l'Amministrazione gli ha richiesto la restituzione di euro 2.621,13. La pretesa restitutoria è stata motivata dal fatto che il militare, collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per 430 giorni, dal 15 febbraio 2022 al 20 aprile 2023, avrebbe percepito per intero competenze stipendiali che avrebbero dovuto essere corrisposte nella misura del 50%.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato degli atti, del fumus boni iuris. La documentazione prodotta dall'Amministrazione contiene plurimi elementi convergenti dai quali risulta che le infermità poste a fondamento del collocamento in aspettativa, fino alla declaratoria di permanente non idoneità al servizio, non risultano accertate come dipendenti da causa di servizio. In particolare, la comunicazione della C.M.O. CC di Roma del 6 giugno 2023 riferisce che tutti i periodi di temporanea non idoneità erano riconducibili a infermità mai valutate ai fini della dipendenza da causa di servizio. Il giudice ha quindi ritenuto che il ricorso non apparisse, allo stato degli atti, suscettibile di esito favorevole e ha negato la sospensione dell'efficacia della richiesta restitutoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la misura è stata respinta in ragione della valutazione negativa, allo stato degli atti, sulla possibile fondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Rileva ai fini dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di una richiesta restitutoria può essere negata quando la documentazione amministrativa disponibile offre elementi convergenti sulla sussistenza del presupposto dell'indebito, anche senza definire nel merito la controversia.
- Ai fini della valutazione cautelare, una comunicazione dell'organo sanitario militare che attesti che i periodi di temporanea non idoneità sono riconducibili a infermità mai valutate come dipendenti da causa di servizio costituisce elemento rilevante per escludere, allo stato degli atti, la fondatezza della pretesa del dipendente.
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