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Ordinanza

Ordinanza n. 126/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. 860090286611 di data 09.06.2025, comunicato a mezzo PEC in data 13.06.2025, con cui l’INPS Direzione Provinciale di Udine ha respinto la domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) presentata da Biolab S.r.l. in relazione all’unità produttiva di San Daniele del Friuli (UD) relativamente al periodo 24 marzo 2025 – 22 giugno 2025, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno.

Giustizia amministrativa202500490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria per l’unità produttiva di San Daniele del Friuli, relativa al periodo 24 marzo 2025 – 22 giugno 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha respinto la domanda di CIGO presentata per i lavoratori con contratto a tempo pieno. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i motivi di ricorso, ma precisa che sono state sollevate singole questioni nell’atto introduttivo e che, ai fini della decisione, occorrono approfondimenti istruttori e chiarimenti dell’INPS sul quadro fattuale e sulle questioni dedotte.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto necessario acquisire dall’INPS una relazione completa e documentata, contenente anche dettagliati chiarimenti sulle singole questioni sollevate dalla ricorrente. Ha ordinato il deposito della relazione entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, richiamando gli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha fissato per la prosecuzione e discussione del merito l’udienza pubblica del 14 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di elementi e informazioni utili alla decisione mediante attività istruttoria.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nel quadro degli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nel quadro degli strumenti istruttori e dell’acquisizione di una relazione documentata dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando il quadro fattuale non è sufficientemente chiaro ai fini della decisione, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori e ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione completa e documentata.
  • L’ordine istruttorio può imporre all’amministrazione di fornire chiarimenti puntuali sulle singole questioni sollevate nel ricorso, non limitandosi alla trasmissione della documentazione già disponibile.
  • La fissazione di un termine per l’adempimento istruttorio e di una successiva udienza di prosecuzione consente al giudice di rinviare la decisione sul merito fino all’acquisizione degli elementi necessari.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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