Ordinanza n. 129/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento 1. Del provvedimento/prospetto del 07.05.25 relativo alla procedura di recupero somme per “aspettativa riduzione stipendiale al 50% dal 09.02.23 al 08/08/2023 - …al 100% dal 09/08/2023 al 05/05/2024”, comunicato in data 07.05.2025, nonché dei provvedimenti/prospetti del 16.10.24, meglio dettagliati, relativi alla medesima procedura di recupero, comunicati in data 14.05.2025; 2. Dell’effettivo provvedimento/atto dispositivo, non cognito e mai notificato, con cui la P.A. resistente ha disposto l’effettivo recupero delle somme indicate negli atti di cui al punto 1; 3. Di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresa, per quanto necessario e per quanto di ragione, la comunicazione M_D A7C4352 REG2024 0013484 26-09-2024 e l’atto di collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio (non cognito); NONCHE’ Per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità della procedura di recupero posta in essere dalla P.A. resistente, con obbligo di restituzione al ricorrente di tutte le somme allo stesso prelevate, oltre interessi e rivalutazione. NONCHE’ In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste avanzate in via principale, previo annullamento (in toto o nelle parti ritenute di interesse) dei suindicati impugnati provvedimenti: 1) per l’accertamento e la dichiarazione che nel computo del periodo di aspettativa da determinare ai fini dell’azione di recupero non debbano essere conteggiati n. 479 giorni, o in subordine, si chiede di non conteggiare i diversi periodi accertati in corso di giudizio con tutte le relative conseguenze di legge; conseguentemente, se, a seguito del rideterminato conteggio, i mesi di aspettativa dovessero risultare inferiori o pari a 12, per l’accertamento e la dichiarazione che la P.A. non ha titolo per procedere al recupero di alcuna somma, con obbligo di restituzione al ricorrente di tutte le somme illegittimamente prelevate (oltre interessi e rivalutazione); 2) Per l’accertamento e la dichiarazione, comunque ed in ogni caso, che le somme eventualmente dovute dal ricorrente debbano essere rideterminate al netto delle trattenute fiscali, assistenziali, contributive e previdenziali, con tutte le relative conseguenze di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti e atti relativi al recupero di somme stipendiali per aspettativa con riduzione dello stipendio, nonché l’effettivo atto dispositivo di recupero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i prospetti del 16 ottobre 2024 e del 7 maggio 2025, comunicati rispettivamente il 14 maggio 2025 e il 7 maggio 2025, relativi alla procedura di recupero di somme corrispondenti a un periodo di aspettativa con riduzione dello stipendio al 50% e successivamente al 100%. Ha inoltre contestato l’effettivo atto dispositivo di recupero, non conosciuto né notificato, nonché gli atti connessi, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della procedura e la restituzione delle somme prelevate, con interessi e rivalutazione. In via subordinata, ha chiesto lo scomputo di 479 giorni, o dei diversi periodi risultanti dal giudizio, dal periodo di aspettativa rilevante ai fini del recupero; l’accertamento dell’assenza di titolo al recupero qualora il periodo rideterminato fosse pari o inferiore a dodici mesi; e, comunque, la rideterminazione delle somme eventualmente dovute al netto delle trattenute fiscali, assistenziali, contributive e previdenziali. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti, ma dà atto della necessità di acquisire chiarimenti sulle questioni sollevate nel ricorso e nella memoria di replica.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario acquisire una completa e documentata relazione del Ministero della Difesa, contenente anche dettagliati chiarimenti sulle singole questioni sollevate dal ricorrente nel ricorso introduttivo e nella memoria di replica del 3 febbraio 2026. Ha ordinato al Ministero di depositare tale relazione entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Ha fissato per la prosecuzione e la discussione del merito l’udienza pubblica del 14 luglio 2026.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni utilizzate quale base per disporre gli incombenti istruttori e acquisire dal Ministero una relazione documentata e chiarimenti sulle questioni controverse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuta applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel caso di diffusione dell’ordinanza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Quando il quadro fattuale non è sufficientemente chiaro per decidere il ricorso, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori acquisendo dall’amministrazione una relazione completa e documentata.
- La relazione istruttoria può essere diretta non solo alla ricostruzione generale dei fatti, ma anche a fornire chiarimenti puntuali sulle singole questioni sollevate negli scritti difensivi delle parti.
- L’ordinanza istruttoria può stabilire un termine perentorio-operativo decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del provvedimento e fissare contestualmente l’udienza per la prosecuzione del giudizio.
Come è indicizzato
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