Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2137/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'accertamento - dell'obbligo dell'Amministrazione a provvedere alla valutazione del ricorrente per l'avanzamento al grado di Colonnello nel ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni in servizio permanente a disposizione relativa agli anni 2022 ed eventualmente 2023 e 2024, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1051, comma 7, 1085, comma terzo e 1090 del COM e/o, comunque, a procedere alla suddetta valutazione. - e per la condanna dell'Amministrazione ad effettuare la valutazione del ricorrente per l'avanzamento al grado di Colonnello nel ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni in servizio permanente a disposizione relativa agli anni 2022 ed eventualmente 2023 e 2024, e a procedere, in caso di utile posizionamento ai fini della promozione, alla riammissione in servizio del ricorrente, con tutti i benefici correlati ed all'annullamento del decreto di collocamento in quiescenza, con risarcimento di tutti i danni consequenziali. Nonché, per l'annullamento della nota della Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto del Ministero della Difesa, prot. M_D AB -OMISSIS-REG2025 0322251 del 18/07/25, notificata il 21/07/2025; della comunicazione M_D -OMISSIS--OMISSIS-REG2025 0369587 del 13-08-2025 con la quale la Direzione Generale per il personale Militare II Reparto 4^ Divisione -rispondeva all'Atto stragiudiziale di diffida ad adempiere e contestuale istanza di accesso agli atti; del foglio M_D -OMISSIS--OMISSIS-REG 2025 -OMISSIS-del 20 giugno 2025, notificato al ricorrente in data 13 luglio 2025 (doc.6) e dell'allegato B , impugnati nella misura in cui l'inserimento del ricorrente in detto elenco precluda la valutazione dello stesso a causa del raggiungimento dei limiti d'età; del foglio M_D -OMISSIS--OMISSIS-REG2025 0235035 del 22-05-2025 non conosciuto, richiamato nel "Seguito" del suddetto foglio M_D -OMISSIS--OMISSIS-REG 2025 -OMISSIS-del 20 giugno 2025, per quanto di interesse del ricorrente; In via derivata, del Decreto del Capo della 4^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare n. atto Sipad -OMISSIS-del 2025, notificato al ricorrente in data 21 agosto 2025, con il quale è stato comunicato al ricorrente il suo collocamento in congedo per limite d'età, a titolo onorifico, nel grado di Colonnello nella categoria ausiliaria, dal giorno 25 agosto 2025; -nonché di ogni altro atto e comportamento antecedente, presupposto, consequenziale, collegato e connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\1\2026 : per l’accertamento a) dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere alla valutazione del ricorrente per l’avanzamento al grado di Colonnello nel ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni in servizio permanente a disposizione relativa agli anni 2022 ed eventualmente 2023 e 2024, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1051, comma 7, 1085, comma terzo e 1090 del COM e/o, comunque, a procedere alla suddetta valutazione. E per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia a) - della nota del 12/12/2025, prot. M_D -OMISSIS--OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-della Direzione Generale per il Personale Militare (d’ora innanzi Persomil) II Reparto - 4^ Divisione, di riscontro all’istanza del 2 dicembre 2025, assunta a protocollo il 3 dicembre al n. M_D -OMISSIS--OMISSIS-REG2025 0562291, con la quale il ricorrente, inserito nell’elenco dei Tenenti Colonnelli del ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni in servizio permanente a disposizione da valutare nel 2025 per gli anni precedenti a quelli del collocamento in congedo e, precisamente, per il 2022 ed eventualmente per il 2023 e il 2024, chiedeva di conoscere l’esito delle valutazioni eseguite dalla Commissione Superiore di Avanzamento; - della nota del 13/10/2025, prot. M_D -OMISSIS--OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-di Persomil, II Reparto- 4^ Divisione, con la quale veniva respinta l’istanza di accesso del ricorrente volta ad ottenere copia delle graduatorie di merito relative alle valutazioni per l’avanzamento a scelta al grado di Colonnello del ruolo speciale delle Armi, Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni in servizio permanente a disposizione redatte per gli anni 2022, 2023 e 2024, nonché i dati degli Ufficiali promossi in detti anni, contestando l’assenza di un interesse diretto e concreto corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, in base all’art. 22, comma 1, lettera b) della legge 241 del 1990, in quanto l’istante non era stato interessato dalle citate procedure di valutazione ai fini dell’avanzamento per gli anni in questione, per quanto necessario stante il richiamo alla stessa contenuto nella nota del 12/12/2025, prot. M_D -OMISSIS--OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-di Persomil. - Della pagina web relativa alla procedura di valutazione del 2025, pubblicata in data non conosciuta nell’area privata del profilo del ricorrente sul portale concorsi on-line del Ministero della Difesa, sul sito internet http://concorsi.difesa.it. b) di tutti gli atti presupposti e connessi ed, in particolare, di quelli già impugnati con il ricorso introduttivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.3.2026 : per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere alla valutazione del ricorrente per l’avanzamento al grado di Colonnello nel ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni in servizio permanente a disposizione (per brevità anche “SPAD”) relativa agli anni 2022 ed eventualmente 2023 e 2024, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1051, comma 7, 1085, comma 3 e 1090, commi 1, 2 e 3 del Codice dell’Ordinamento Militare (d’ora innanzi COM) e/o, comunque, a procedere alla suddetta valutazione. E per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - della nota M_D -OMISSIS--OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 14 gennaio 2026 (doc. 23) con la quale la Direzione Generale per il Personale Militare (d’ora innanzi anche Persomil), attraverso il richiamo alle prescrizioni di cui al punto 3 della Circolare Persomil del 20 giugno 2025 (doc.6), ha fornito riscontro all’istanza del 2 dicembre 2025, (doc. 22), reiterata con la missiva del 18 dicembre 2025, (doc. 20), con le quali il ricorrente chiedeva di conoscere l’esito del giudizio espresso della Commissione Superiore d’Avanzamento sul proprio avanzamento al grado di Colonnello, in occasione delle valutazioni in SPAD del 2025 in cui il ricorrente era inserito per le pregresse valutazioni relative alle annualità 2022, 2023 e 2024 (cfr. all. B in doc. 7). - di tutti gli atti presupposti e connessi.

Giustizia amministrativa202513406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: Atti del Ministero della Difesa relativi alla mancata valutazione per l’avanzamento al grado di colonnello in servizio permanente a disposizione per le annualità 2022, 2023 e 2024, nonché collocamento in congedo per limite d’età e dinieghi di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Ministero della Difesa di sottoporlo alla valutazione per l’avanzamento al grado di colonnello nel ruolo speciale delle Armi in servizio permanente a disposizione, con riferimento alle annualità 2022 ed eventualmente 2023 e 2024, nonché la condanna dell’Amministrazione a procedere alla valutazione e, in caso di utile collocamento, alla riammissione in servizio, all’annullamento del collocamento in quiescenza e al risarcimento dei danni. Ha impugnato le note ministeriali con cui era stata esclusa o comunque non riconosciuta la necessità di una nuova valutazione, gli atti relativi all’elenco degli ufficiali da valutare, i dinieghi o riscontri alle istanze di accesso agli atti e il provvedimento di collocamento in congedo per limite d’età. Con motivi aggiunti ha contestato anche il riscontro ministeriale relativo all’esito delle valutazioni svolte nel 2025 per le annualità pregresse e la pubblicazione concernente la procedura di valutazione. La domanda cautelare era diretta a ottenere la sospensione degli atti impugnati e la valutazione dell’ufficiale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, una volta cessata la causa di sospensione dagli avanzamenti, la Direzione competente avesse tempestivamente ordinato alla Commissione Superiore di Avanzamento di valutare il ricorrente, nel rispetto dell’art. 1051, comma 7, c.o.m., per il 2020 e, se del caso, per i due anni successivi. Tale valutazione era stata effettivamente svolta per tre annualità in servizio permanente effettivo, con esito di idoneità ma senza iscrizione in quadro, sicché appariva rispettato l’obbligo previsto dall’art. 1051, comma 7, c.o.m. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’ufficiale era stato formalmente collocato in servizio permanente a disposizione soltanto con provvedimento del 20 dicembre 2024, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2022, ma era poi cessato dal servizio permanente per raggiungimento del limite d’età dal 25 agosto 2025. Poiché la riunione della Commissione Superiore di Avanzamento si era tenuta il 22 settembre 2025, quando il ricorrente era già cessato dal servizio permanente, trovava applicazione la previsione della circolare del 20 giugno 2025 secondo cui non potevano essere valutati gli ufficiali cessati dal servizio permanente alla data della riunione. Il TAR ha escluso, inoltre, che il ricorrente potesse pretendere una valutazione individuale ad hoc, separata dalle annuali procedure di avanzamento, o una valutazione come ufficiale in servizio permanente a disposizione prima del suo formale collocamento in tale posizione. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 1051, comma 7, d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

    Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.

    La disposizione è stata ritenuta rispettata perché, cessata la causa di sospensione dagli avanzamenti, l’Amministrazione aveva tempestivamente disposto la valutazione dell’ufficiale per le annualità rilevanti.

  • art. 1085, comma 3, d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

  • art. 1090, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

  • art. 924 d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

    La norma è richiamata quale base del collocamento dell’ufficiale in congedo per raggiungimento del limite d’età.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Richiamato nel diniego di accesso, motivato dall’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente rispetto a procedure di valutazione alle quali non era stato interessato; il TAR non ha definito nel merito tale profilo nella presente ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • L’obbligo dell’Amministrazione di sottoporre a valutazione l’ufficiale interessato da una causa di sospensione dagli avanzamenti, previsto dall’art. 1051, comma 7, c.o.m., può ritenersi assolto quando, cessata la causa sospensiva, l’Amministrazione disponga tempestivamente la valutazione nelle prime annualità utili e la Commissione competente proceda effettivamente alla valutazione.
  • Non è configurabile, in via cautelare, una pretesa a una valutazione individuale ad hoc dell’ufficiale separata dalle ordinarie tornate annuali di avanzamento, quando la disciplina dell’avanzamento prevede una procedura organizzata per aliquote e annualità.
  • La valutazione dell’avanzamento come ufficiale in servizio permanente a disposizione presuppone il formale collocamento in tale posizione; la decorrenza retroattiva del provvedimento di collocamento non impone necessariamente una valutazione individuale anteriore al formale provvedimento.
  • La previsione secondo cui non possono essere valutati gli ufficiali cessati dal servizio permanente alla data della riunione della Commissione Superiore di Avanzamento impedisce la valutazione quando, prima di tale riunione, l’ufficiale sia stato collocato in congedo per raggiungimento del limite d’età.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.