Ordinanza n. 770/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento 1) del Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) del 17.11.2025 (notificato in data 20.11.2025) n. 239/EL-552/446/2025 di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni della legge 27 ottobre 2003, n.290 e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio della “Nuova Stazione 380/220/132 KV Volpago e riassetto rete”, nei comuni di Volpago del Montello, Giavera del Montello, Trevignano, Ponzano Veneto, Povegliano, Paese, in Provincia di Treviso, e nei comuni di Scorzè e Noale, in provincia di Venezia, Regione Veneto (EL-552); 2) degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti e per quanto occorrer possa nei limiti dell’interesse del ricorrente; 3) della determinazione del M.A.S.E. del verbale di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria semplificata e richiesta di Intesa alla Regione del Veneto, prot. 98114.22-05-2025, avente ad oggetto: “EL- 552- Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i. alla costruzione ed all’esercizio della “Nuova stazione 380/220/132 KV Volpago e riassetto rete” nei comuni di Volpago del Montello, Giavera del Montello, Trevignano, Ponzano Veneto, Povegliano, Paese, in provincia di Treviso e nei comuni di Scorzè e Noale, in provincia di Venezia, Regione Veneto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto direttoriale del MASE del 17 novembre 2025, recante autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della nuova stazione elettrica 380/220/132 kV Volpago e del riassetto della rete, nonché atti della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e società interessate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Volpago del Montello ha impugnato l’autorizzazione ministeriale e gli atti della conferenza di servizi relativi alla realizzazione della nuova stazione elettrica e al riassetto della rete, contestando la localizzazione dell’opera nel proprio territorio e deducendo plurime censure di illegittimità, non ulteriormente specificate nel testo dell’ordinanza. Le società Terna hanno eccepito preliminarmente l’incompetenza funzionale del TAR Veneto, sostenendo che la controversia rientrasse nella competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, in quanto concernente un’infrastruttura inserita nella rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica.
La decisione
Il TAR Veneto ha accolto l’eccezione di incompetenza funzionale. Ha rilevato che l’intervento è stato inserito nella pianificazione della rete nazionale quale opera funzionale al miglioramento della capacità di trasporto dell’energia e alla stabilità del sistema elettrico nel Nord-Est, e che lo stesso decreto impugnato lo qualifica come intervento necessario previsto dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2020, la cui pubblica utilità deriva dalla funzione degli elettrodotti appartenenti alla rete elettrica nazionale. In applicazione degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. f), c.p.a., il Collegio ha ritenuto decisiva la riconducibilità dell’opera alla rete nazionale, indipendentemente dalla sua localizzazione territoriale, poiché tale qualificazione giustifica la trattazione unitaria delle controversie suscettibili di incidere sulla funzionalità, continuità e affidabilità del servizio nazionale di trasporto dell’energia. Ha quindi dichiarato l’incompetenza del TAR Veneto e indicato quale giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice competente nei termini dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, c.p.a.
Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge.
Attribuisce al TAR Lazio, sede di Roma, la competenza funzionale inderogabile per le controversie indicate dall’art. 135 c.p.a.
art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2
La competenza funzionale del TAR Lazio comprende le controversie relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete nazionale di trasmissione dell’energia.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del ricorso davanti al giudice indicato come competente, nei termini previsti dalla disposizione.
art. 1-sexies d.l. 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290
Costituisce la base normativa dell’autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura elettrica oggetto di impugnazione.
Massime di principio
- Le controversie relative ad infrastrutture elettriche inserite nella rete nazionale di trasmissione rientrano nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. f), c.p.a., anche quando l’opera sia localizzata nel territorio di un’altra Regione.
- Ai fini della competenza funzionale, è decisiva la qualificazione dell’intervento come opera appartenente o funzionale alla rete nazionale di trasmissione dell’energia, risultante dalla pianificazione nazionale e dal provvedimento autorizzatorio, non la sua mera localizzazione territoriale.
- La competenza funzionale del TAR Lazio per le controversie concernenti la rete nazionale di trasmissione dell’energia risponde all’esigenza di assicurare la trattazione unitaria del contenzioso potenzialmente incidente sulla funzionalità, continuità e affidabilità del servizio nazionale di trasporto dell’energia.
- Quando il giudice adito dichiara la propria incompetenza e indica il TAR competente, il ricorso può essere riassunto davanti a quest’ultimo nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
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