Cassazione Civile, Ordinanza n. 20402/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile locato in Terni. Dopo la convalida dello sfratto, il tribunale emise decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. per euro 13.000 a titolo di canoni di locazione asseritamente scaduti e non pagati. I conduttori proposero opposizione eccependo, tra l'altro, che il decreto fosse inefficace perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. e chiedendo anche, in via riconvenzionale, il pagamento di somme per lavori all'impianto elettrico e di condizionamento, la restituzione di acconti e di somme versate in eccedenza, oltre alla compensazione con i canoni. Il tribunale dichiarò l'inefficacia del decreto per tardiva notifica, ma accolse parzialmente la domanda della locatrice sui canoni, condannando i conduttori al pagamento residuo. La corte d'appello rigettò il gravame dei conduttori. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo denuncia violazione degli artt. 658 e 664 c.p.c. per mancata specifica allegazione dei canoni scaduti nell'intimazione di sfratto e per asserita illegittimità della convalida e del successivo decreto; il secondo denuncia violazione degli artt. 115, 116, comma 2, e 167 c.p.c. per avere la corte territoriale ignorato il preteso difetto di specifica contestazione della locatrice sui crediti vantati in riconvenzionale e sull'asserita pacificità dei relativi fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha osservato che la censura, nella sostanza, mirava a rimettere in discussione la ritualità della convalida di sfratto, questione ormai coperta da giudicato; ha comunque corretto la motivazione della corte d'appello, precisando che il tema era precluso dall'efficacia di giudicato dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Sul secondo motivo ha rilevato, in via decisiva, la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata specifica riproduzione del contenuto degli atti richiamati a sostegno della dedotta non contestazione. Ha inoltre ricordato che il principio di non contestazione non impedisce al giudice di pervenire a un diverso accertamento se le prove acquisite lo smentiscono, e che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice fondi la decisione su prove d'ufficio non consentite, non quando attribuisca maggiore forza persuasiva a prove di parte. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti; la Corte ha escluso i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
norma richiamata quale base del decreto ingiuntivo emesso dopo la convalida dello sfratto per morosità.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inefficacia del decreto per tardiva notifica; la Corte non accoglie la censura.
norma invocata per contestare l'intimazione di sfratto per morosità e la necessità di specifica indicazione dei canoni scaduti.
richiamato dai ricorrenti come termine/facoltà di sanatoria rispetto alla morosità.
art. 111 Cost.
"giusto processo regolato dalla legge"
invocato dai ricorrenti a sostegno dell'obbligo del giudice di motivare sull'uso dei poteri istruttori; la Corte non accoglie la censura.
richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione del provvedimento giudiziale e uso dei poteri istruttori.
menzionato in relazione ai motivi d'appello contro il capo della sentenza relativo alla domanda riconvenzionale.
la Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; la semplice diversa valutazione delle prove non integra violazione.
richiamato dai ricorrenti; la Corte chiarisce che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove rientra nella valutazione consentita al giudice.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la non contestazione delle allegazioni avversarie.
la Corte dichiara il secondo motivo inammissibile perché i ricorrenti non hanno specificamente riprodotto il contenuto degli atti e dei documenti su cui fondavano la censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per veicolare le denunce di violazione di legge nei due motivi.
la Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata, non ravvisandone i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
citata in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La contestazione della ritualità della convalida di sfratto per morosità non è più proponibile quando sul punto si è formato giudicato, perché l'ordinanza di convalida produce efficacia di giudicato sulla cessazione della locazione per morosità nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri officiosi; non è invece sufficiente lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di accertare diversamente i fatti quando le prove acquisite li smentiscano o ne impongano una ricostruzione differente.
- Chi denuncia in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve indicare specificamente, nel rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c., il contenuto degli atti e dei documenti da cui il fatto non contestato risulterebbe, non essendo sufficiente un richiamo generico al fascicolo o agli scritti difensivi.
- In presenza di un motivo che in sostanza mira a rimettere in discussione un accertamento coperto da giudicato o formulato in modo processualmente carente, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito.
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