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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13860/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti dell'imputato per detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità; con un secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, contestando anche la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero nella mera riproposizione delle doglianze già sollevate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta esaustiva, logica e congrua nell'indicare gli elementi probatori relativi all'attività di spaccio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che l'assenza di elementi positivi e la mancanza di resipiscenza legittimavano il diniego; è stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per condotta di spaccio di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi o circostanze positive; non basta il solo stato di incensuratezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla ratio decidendi della sentenza di merito; la mera reiterazione delle doglianze già respinte integra un motivo solo apparente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la sola incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare la concessione della diminuente.
  • La valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia manifestamente illogica o priva di adeguato supporto, non quando il giudice abbia dato conto della mancanza di elementi favorevoli e della presenza di indicatori negativi come l'assenza di resipiscenza.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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