Sentenza del 28/09/2018 n. 23504 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di un credito d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. La società aveva utilizzato il credito in compensazione mediante modello F24 il 13 novembre 2002, nonostante l’art. 1 del d.l. n. 253/2002, entrato in vigore lo stesso giorno, avesse sospeso tale utilizzo. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo il recupero del credito, ma aveva escluso sanzioni e interessi in ragione della buona fede e dell’asserita obiettiva incertezza normativa. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione contestando, tra l’altro, l’assenza dei presupposti per l’esenzione da sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo dell’Agenzia, dichiarando assorbito il primo. Ha stabilito che la sospensione dell’utilizzo del credito era efficace già dal 13 novembre 2002 e che il successivo intervento legislativo, pur abrogando il decreto-legge non convertito, aveva fatto salvi gli effetti già prodotti. Non sussistevano obiettive condizioni di incertezza normativa tali da escludere sanzioni e interessi: la successione normativa era ritenuta ordinaria e sufficientemente chiara, e la contribuente non aveva neppure corretto successivamente l’errore. La sentenza regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso originario della contribuente, confermando la debenza del credito recuperato, delle sanzioni e degli interessi. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 8 della legge n. 388/2000
credito d'imposta previsto per nuovi investimenti in aree svantaggiate
La norma prevedeva l’agevolazione fiscale utilizzata dalla contribuente, ma il relativo credito non poteva essere compensato durante il periodo di sospensione disposto dal successivo decreto-legge.
ha sospeso l'utilizzabilità del credito d'imposta in esame
La sospensione dell’utilizzo del credito decorreva dalla data di entrata in vigore del decreto, coincidente con il 13 novembre 2002, e operava già dall’inizio di quella giornata.
Art. 62, comma 7, della legge n. 289/2002
facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici già sorti
L’abrogazione del d.l. n. 253/2002 non aveva effetto retroattivo sugli utilizzi del credito effettuati durante la sua vigenza; gli effetti già prodotti restavano validi, consentendo il recupero del credito indebitamente compensato.
Art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
L’esenzione da sanzioni e interessi richiede una reale e inevitabile incertezza normativa, derivante da elementi oggettivi di confusione e non dalla sola difficoltà soggettiva del contribuente o dalla rapidità della modifica legislativa.
la causa può essere decisa con l'integrale rigetto del ricorso originario
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- L’utilizzo di un credito d’imposta deve essere verificato alla luce della normativa vigente nel giorno preciso in cui viene effettuata la compensazione; una sospensione entrata in vigore quel giorno può impedire l’utilizzo già dall’inizio della giornata.
- La successiva abrogazione di un decreto-legge non convertito non elimina necessariamente gli effetti già prodotti durante il periodo di vigenza, soprattutto quando la legge successiva contiene una clausola di salvaguardia dei rapporti e degli effetti già sorti.
- La buona fede del contribuente e l’esenzione da sanzioni e interessi non derivano automaticamente dalla novità o dalla complessità della disciplina: occorre dimostrare un’oggettiva, inevitabile e documentata incertezza interpretativa.
- La tempestiva correzione dell’errore può essere rilevante nella valutazione della buona fede; il mancato ravvedimento o la mancata rettifica successiva possono deporre contro il contribuente.
- In presenza di una norma chiara e immediatamente applicabile, l’errore derivante dalla mancata conoscenza della sua pubblicazione o entrata in vigore non esclude normalmente sanzioni e interessi.
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