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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17810/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I dirigenti medici avevano impugnato la nota con cui l'azienda sanitaria aveva ridotto del 30% la remunerazione variabile aziendale e aveva trattenuto le somme in busta paga, assumendo che la riduzione fosse illegittima perché basata su criteri di calcolo errati dei fondi contrattuali e perché l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 consentirebbe solo la cristallizzazione e la riduzione proporzionale delle risorse in relazione alle cessazioni dal servizio, non un taglio forfettario e immediato sulle retribuzioni individuali. Contestavano inoltre la violazione della disciplina contrattuale sulla graduazione delle funzioni dirigenziali e lamentavano che la Corte d'appello avesse ritenuto precluso il sindacato sul calcolo dei fondi e avesse rigettato anche l'appello incidentale volto a contestare la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione senza previa revisione della graduazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che la questione non riguarda solo la legittimità astratta del taglio del fondo, ma anche il diritto soggettivo dei singoli medici a non subire una riduzione forfettaria del 30% della componente accessoria, dovendosi invece applicare il meccanismo legale di cristallizzazione del fondo al 2010 e di riduzione proporzionale in base alle cessazioni dal servizio. Il giudice di rinvio dovrà ricalcolare i fondi secondo legge, depurandoli delle quote relative al personale cessato, determinare quanto spettava ai singoli medici negli anni successivi al 2010 e stabilire il dare-avere tra le parti. Condanna anche alle spese del giudizio di legittimità e rinvia per le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti nella censura sul modo in cui la Corte d'appello ha trattato la questione del calcolo dei fondi.

  • d.l. n. 78 del 2010, art. 9, comma 2-bis

    Prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare l'importo del 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; esclude tagli forfettari individuali e impone cristallizzazione e riproporzionamento secondo legge.

  • l. n. 122 del 2010

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 e come base del contenimento della spesa pubblica.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45

    Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi, ma gli accessori devono essere coerenti con la legge e collegati a performance o attività tipizzate.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40

    La contrattazione collettiva integrativa deve assicurare efficienza e produttività, destinando una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance, nel quadro delle risorse variabili disponibili.

  • CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria, art. 51

    Stabilisce la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione; la parte variabile della retribuzione di posizione dipende dalla pesatura degli incarichi e richiede apposita graduazione.

  • CCNL area dirigenza medico-veterinaria 2008/2009, art. 9

    Individua il fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa.

  • CCNL area dirigenza medico-veterinaria 2008/2009, art. 10

    Individua il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

  • CCNL area dirigenza medico-veterinaria 2008/2009, art. 11

    Individua il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio ai precedenti conformi e all'impianto motivazionale già sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella censura sulla motivazione e sul rispetto del decisum.

  • art. 51, comma 3, CCNL 5 dicembre 1996

    Richiede, per la graduazione/revisione delle funzioni, un procedimento proprio di pesatura degli incarichi.

  • art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme contrattuali asseritamente violate.

  • art. 39 CCNL area medico-veterinaria

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme contrattuali asseritamente violate.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato indirettamente nella valutazione di costituzionalità delle misure di contenimento della spesa, ritenute non irragionevoli o sproporzionate.

  • art. 39 Cost.

    Richiamato indirettamente nella valutazione di costituzionalità delle misure di contenimento della spesa e della compressione della contrattazione collettiva.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, le misure legislative di contenimento della spesa possono comprimere l'autonomia contrattuale collettiva e prevalgono sulla disciplina contrattuale incompatibile.
  • L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone la cristallizzazione del monte risorse per il trattamento accessorio all'importo del 2010 e la sua ulteriore riduzione solo in misura proporzionale alle cessazioni del personale in servizio.
  • È illegittimo sostituire il meccanismo legale di riproporzionamento con un taglio forfettario e uniforme delle retribuzioni individuali, perché il legislatore non autorizza riduzioni lineari identiche per ciascun dipendente.
  • Quando il fondo accessorio sia stato gestito in modo non conforme alla legge, il giudice ordinario può accertare incidentalmente il diritto soggettivo del singolo dipendente alla corretta quantificazione del trattamento senza essere precluso da questioni di macro-organizzazione.
  • La revisione della graduazione delle funzioni incide sulla distribuzione interna delle risorse accessorie e non legittima, di per sé, la riduzione dell'ammontare complessivo dei fondi; eventuali misure provvisorie devono comunque essere coerenti con il procedimento e con le ragioni organizzative addotte.
  • Se la parte variabile della retribuzione di posizione non è stata correttamente erogata, il ricalcolo deve seguire la sequenza normativa e contrattuale corretta: determinazione del fondo, depurazione delle quote relative ai cessati, quantificazione individuale e verifica del dare-avere tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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