Cassazione Civile, Ordinanza n. 24963/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2011, con cui l'Ufficio contestava alla società contribuente l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti nei rapporti con più società ritenute "cartiere". La CTP aveva rigettato il ricorso della società; la CTR del Lazio, invece, aveva accolto l'appello ritenendo non provato che la contribuente fosse nelle condizioni di conoscere, usando l'ordinaria diligenza dell'operatore commerciale, l'esistenza del meccanismo fraudolento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 19 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., oltre che dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente: a) svalutato gli indizi raccolti dall'Ufficio, idonei a dimostrare una frode carosello e la partecipazione consapevole della società; b) omesso una specifica analisi degli elementi indiziari; c) soprattutto, invertito l'onere della prova, ponendo a carico dell'Ufficio la dimostrazione della mancata conoscenza della frode, mentre tale prova contraria spettava alla società contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha osservato che dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva che la CTR aveva effettivamente addossato all'Agenzia l'onere di provare la conoscenza del meccanismo fraudolento in capo alla società, mentre, secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato, nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e gli indizi idonei a far sospettare la frode; grava invece sul contribuente dimostrare di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice d'appello per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 21, comma 7, come base normativa della disciplina IVA contestata; la Corte lo menziona nel perimetro della censura, ma il nucleo della decisione riguarda il riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente nella doglianza relativa alle fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.
richiamato per la prova presuntiva e il valore degli indizi offerti dall'Ufficio.
richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici e degli indizi in tema di frode fiscale.
la Corte ribadisce che l'onere della prova è ripartito tra Amministrazione e contribuente secondo i principi consolidati: l'Ufficio deve provare, anche indiziariamente, la frode e la consapevolezza del cessionario; il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza adottata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche tramite presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche indizi concreti della consapevolezza del cessionario circa il carattere fraudolento dell'operazione.
- Il contribuente, una volta offerta dall'Ufficio una compiuta prova indiziaria della frode, ha l'onere di dimostrare di aver agito senza consapevolezza di partecipare all'evasione e di aver impiegato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di un vantaggio economico diretto, non sono di per sé sufficienti a escludere la consapevolezza della frode o a vincere la prova presuntiva dell'Ufficio.
- Il giudice di merito viola i principi sull'onere della prova se pone a carico dell'Amministrazione la dimostrazione della mancata conoscenza della frode da parte del contribuente, anziché verificare se il contribuente abbia fornito la prova contraria richiesta.
- In presenza di indizi idonei a far sospettare una frode carosello, il giudice deve svolgere una valutazione specifica e complessiva degli elementi raccolti, senza arrestarsi a un generico rilievo della loro natura indiziaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24867/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24868/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24869/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24870/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24871/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24872/2023 del 21/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →