Cassazione Penale, Sentenza n. 6260/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Iuliano impugna esclusivamente la statuizione di confisca: contesta la confisca di due immobili e di beni depositati (cassette di sicurezza) acquistati o intestati alla moglie Shirley Teresa Gonzalez Reyes, eccepisce la legittima provenienza di disponibilità liquide presenti su conto cointestato (fino a euro 185.000, provento di vendita di un'attività commerciale nel 2010) e contesta la sproporzione addebitata rispetto ai redditi leciti per il contenuto della cassetta di sicurezza cointestata. Perra censura invece il difetto di motivazione relativo alla considerazione della recidiva, sostenendo che non può essere valorizzata sulla base del mero dato formale dei precedenti.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Per Iuliano il giudice rileva palese difetto di legittimazione e di interesse a impugnare la confisca di beni intestati a terzi (la moglie): solo il terzo intestatario può far valere la legittima titolarità o l'assenza di fittizia intestazione. Le censure relative a somme su conto cointestato e al contenuto della cassetta sono ritenute generiche e non confrontate con le dettagliate motivazioni del decreto di sequestro preventive richiamato in sentenza. Per Perra il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. (la doglianza sulla recidiva non rientra tra i motivi di cassazione ammessi contro una sentenza concordata). Entrambi sono condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Usata come fondamento della confisca 'allargata' per beni ritenuti di provenienza illecita; la sentenza applica il principio che l'eventuale impugnazione della confisca di beni intestati a terzi compete al terzo intestatario
art. 85‑bis d.P.R. n. 309/1990
art. 85‑bis, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato in relazione alle disposizioni sul regime sanzionatorio/confisca per reati in materia di stupefacenti
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Richiede l'inammissibilità per motivi non consentiti; richiamato come norma procedurale che regola l'ammissibilità dei motivi in cassazione
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.
Limita i motivi di impugnazione per il pubblico ministero e per l'imputato contro una sentenza concordata: solo certi profili (espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/ misura) sono consentiti; la censura sulla recidiva non rientra tra i motivi ammessi
Imposta la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi, con valutazione della colpa o dell'assenza di pregio delle doglianze; applicata per fissare la somma di euro 3.000 per ricorrente
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di valutazione della responsabilità del proponente in caso di ricorso inammissibile (rilevanza dell'assenza o meno di colpa)
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 2, Bevilacqua; Sez.1, Mangione)
Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019 (Bevilacqua); Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017 (Mangione)
Richiami giurisprudenziali che affermano il principio per cui il soggetto terzo intestatario è l'unico legittimato a impugnare la confisca di beni a lui intestati e a dimostrarne la lecita acquisizione o l'assenza di fittizia intestazione
Massime di principio
- Se i beni oggetto di confisca sono formalmente intestati a terzi, è quel terzo (non l'imputato) ad avere legittimazione e interesse a impugnare la misura ablativa; l'imputato non può ottenere effetto favorevole impugnando beni di terzi
- Contestare la provenienza lecita di somme o la sproporzione richiede censure specifiche e prove concrete che si confrontino con le motivazioni del provvedimento di sequestro/confisca; mere asserzioni generiche sono inidonee
- In caso di sentenza concordata (o in presenza dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.), i motivi di impugnazione in Cassazione sono limitati e non comprendono, di norma, censure generiche sulla valutazione della recidiva se non rientranti nei motivi espressamente previsti
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati per motivi non ammessi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.)
- Prima di proporre impugnazioni contro misure patrimoniali, è opportuno che il difensore verifichi la titolarità formale dei beni e raccolga elementi probatori specifici sulla provenienza lecita o sulla mancanza di sproporzione
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