Sentenza del 03/11/2020 n. 5203 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 221/2020 ACCERTAMENTO - CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE - Mancata emissione del PVC - Accertamento ante tempus - Applicabilità agli accertamento "a tavolino" - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRPEF relativo al 2012 che imputava maggiori redditi di capitale per presunta interposizione tramite il Trust A.M. Tra le censure principali vi era la nullità dell'atto per mancata redazione e consegna del processo verbale di constatazione (PVC) e per violazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12 della legge n.212/2000. In merito al merito sosteneva altresì che il trust non fosse soggetto interposto.
La decisione
La Commissione Regionale ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la censura di nullità per mancata emissione del PVC poiché l'accertamento era un accertamento documentale c.d. a tavolino e non derivava da accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, per i quali il PVC è requisito necessario. Sul merito il Collegio ha ritenuto provate, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, le anomalie nella costituzione e gestione dei trust (poteri limitati del trustee, apporto patrimoniale esiguo, tempistica di trasferimenti e dividendi, documentazione carente, prezzi non di mercato), concludendo per la riconducibilità degli utili della società allo stesso contribuente e confermando quindi l'accertamento. Conseguentemente l'appello dell'Ufficio è stato accolto e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12 commi 2 e 7
Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio in presenza di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; la mancata osservanza può comportare nullità dell'atto solo in tali ipotesi.
Legge n. 212/2000, art. 10‑bis comma 6
Richiamata tra le eccezioni mosse dal ricorrente; la sentenza non ne trae effetti autonomi ma la disciplina generale del contraddittorio e delle fasi istruttorie resta rilevante.
D.P.R. n. 633/1972, art. 52 comma 6
In tema di accertamento tributario, la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali cd. a tavolino, espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici
La previsione normativa impone il verbale per le attività operative in loco; non si estende agli accertamenti svolti 'a tavolino' negli uffici dell'Amministrazione.
D.P.R. n. 600/1973, art. 33 comma 1
Richiamo normativo per l'applicabilità della regola di cui al DPR 633/1972 anche in materia di imposte dirette.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 61 del 27.12.2010
Stabilisce i criteri per valutare la reale operatività dei trust e chiarisce che non sono fiscalmente validi i trust posti a mera interposizione; utile per valutare i poteri effettivi del trustee e la presenza di eterodirezione.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8 del 17.01.2003
Usata in dottrina e prassi per richiedere che il trustee abbia effettivo potere di amministrare e disporre dei beni per qualificare il trust come valido ai fini fiscali.
Cassazione civile Sez.5 Sentenza n. 8246/2018
In tema di accertamento tributario, la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali cd. a tavolino, espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici
Conferma l'orientamento secondo cui la mancata redazione del PVC non invalida gli atti emessi a seguito di accertamenti documentali svolti a tavolino.
Cassazione Sentenza n. 18184/2013
Orientamento richiamato in primo grado che afferma l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso entro 60 giorni dal rilascio del PVC quando l'attività derivava da verifiche in loco, salvo motivata urgenza.
Massime di principio
- La mancata redazione o consegna del PVC determina la nullità dell'avviso di accertamento solo se l'atto deriva da accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; negli accertamenti documentali a tavolino il PVC non è prescritto e la mancata emissione non comporta nullità.
- Negli accertamenti a tavolino l'amministrazione può procedere senza audizione preventiva o redazione del verbale conclusivo, ma deve comunque basare l'accertamento su elementi probatori idonei e motivazione che ricostruisca le presunzioni adottate.
- Per contestare l'uso dei trust come schermo è necessario dimostrare, o l'Amministrazione deve fornire, presunzioni gravi, precise e concordanti: elementi tipici sono poteri limitati del trustee, apporto patrimoniale simbolico, tempistiche sospette (dividendi e subito trasferimenti), documentazione carente o incoerente, e prezzi di trasferimento non in linea con il mercato.
- Il contribuente che subisce un accertamento basato su presunzioni documentali deve fornire documentazione probatoria atta a ricostruire autonomia e reale operatività del trust (atti costitutivi, prove di autonomia gestionale del trustee, evidenze finanziarie delle fonti di mezzi), e dati che spiegano anomalie apparenti.
- In presenza di accessi e verifiche in loco il termine di 60 giorni dal rilascio del PVC per l'emissione dell'avviso di accertamento è rilevante; la sua inosservanza comporta nullità salvo motivata urgenza o giustificato impedimento.
- In caso di contestazione di interposizione, è strategico per l'Amministrazione documentare la concatenazione causale che collega le anomalie societarie e finanziarie al fine di attribuire i redditi al soggetto effettivamente beneficiario.
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