Sentenza n. 293/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con condanna al pagamento di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato presso il Ministero, con condanna al pagamento complessivo di € 2.000,00. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 26 novembre 2023 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha quindi chiesto l'attivazione della Carta elettronica, l'accredito della somma dovuta e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso il domicilio digitale dell'amministrazione quale titolo esecutivo e risultava decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché era incontestata la mancata esecuzione, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale attuazione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 2.000,00. Il giudice ha escluso ulteriori accessori, ritenendo che l'importo non fosse assimilabile a voci retributive. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, senza poter opporre l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al decisum.
La notifica della sentenza presso il domicilio digitale dell'amministrazione è idonea ai fini dell'esecuzione, considerato che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il decorso infruttuoso del termine è stato ritenuto sussistente nel caso concreto.
Il certificato prodotto dalla parte ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell'obbligo di attuazione derivante dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Ai fini dell'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell'amministrazione è idonea quando il provvedimento costituisce titolo esecutivo secondo la disciplina processuale vigente; non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente al passaggio in giudicato del titolo e alla mancata esecuzione, legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine assegnato.
- In sede di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli i poteri necessari per stanziare, impegnare, liquidare e pagare la somma dovuta.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione e il commissario devono adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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