Cassazione Civile, Ordinanza n. 06287/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
Un soggetto, indicato come fideiussore di una società debitrice, aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta della società di leasing per il pagamento di rate insolute e di una penale relative a contratti di leasing stipulati dalla debitrice principale. In primo grado l’opposizione era stata rigettata, pur con revoca del decreto nei confronti di una coobbligata, e la garanzia era stata ritenuta valida e qualificata come garanzia a prima richiesta. In appello il soccombente aveva dedotto, tra l’altro, la nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; la Corte d’appello aveva accolto tale censura, cassando la decisione di primo grado ma decidendo nel merito e rigettando l’opposizione del fideiussore. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione delle norme sul disconoscimento della scrittura e dei criteri di valutazione della prova, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso un vero disconoscimento delle garanzie; (2) violazione delle norme su fideiussione, buona fede e correttezza, deducendo che egli non era socio della debitrice principale e che i giudici di merito avevano erroneamente respinto l’eccezione di nullità, liberazione o estinzione delle fideiussioni per irragionevole erogazione e mantenimento degli affidamenti; (3) violazione di norme sulla riduzione ad equità della clausola penale, sull’interpretazione contrattuale e sulla prova, lamentando il rigetto della domanda/eccezione relativa alla sproporzione della penale e alle modalità di vendita/stima dei beni oggetto dei leasing. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi inammissibili, in particolare per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La mancata concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche determina la nullità della sentenza, trattandosi di termini perentori la cui violazione è autonomamente lesiva del diritto di difesa, senza necessità di prova del concreto pregiudizio.
La nullità rilevata dalla Corte d’appello è stata ritenuta non rientrante tra i casi tassativi che impongono la rimessione della causa al primo giudice, sicché il giudice d’appello ha deciso nel merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non riporta e specifica adeguatamente gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle censure.
Le doglianze formalmente prospettate come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova da parte della Corte di cassazione.
Sono richiamati dal ricorrente in tema di disconoscimento della sottoscrizione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Sono invocati dal ricorrente per contestare la valutazione dei fatti e delle prove, ma senza superare il divieto di rivalutazione del merito in cassazione.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta liberazione/estinzione della fideiussione per comportamento del creditore nella gestione degli affidamenti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Sono invocati in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto garantito, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
È richiamato in relazione ai contratti di leasing traslativo e alla richiesta di riduzione/disciplinamento degli effetti restitutori, ma senza scrutinio nel merito per inammissibilità.
La Corte rileva che il ricorrente non ha articolato in modo specifico la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
È richiamato dal ricorrente nel contesto della riduzione della pretesa economica, ma senza esame di merito.
È richiamato in relazione alla clausola penale e alla sua riduzione equitativa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
È invocato sul riparto dell’onere della prova, ma la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 14 delle condizioni generali dei contratti di leasing traslativo n. I5/120616 e n. S2/126931
È la clausola contrattuale richiamata per contestare penale e modalità di realizzo dei beni, ma la Corte non ne esamina il merito per carenze del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una puntuale indicazione degli atti e documenti su cui si fondano le censure; la mancanza di tale specificità determina inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il motivo che denunci un errore nell’interpretazione del contratto deve indicare specificamente quali canoni legali di ermeneutica siano stati violati e come, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- La censura relativa al disconoscimento della sottoscrizione o alla validità di una garanzia deve essere supportata dalla completa produzione e localizzazione processuale del documento contestato e degli atti pertinenti.
- La mancata concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche integra una nullità processuale per lesione del diritto di difesa, senza necessità di dimostrare in concreto il pregiudizio subìto.
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