Cassazione Civile, Sentenza n. 32611/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione disciplinare per false attestazioni di presenza in servizio mediante uso fraudolento del badge (la ricorrente lasciava il proprio badge sull'apparecchio rilevatore consentendo ad altri colleghi di timbrare in suo luogo); l'accusa si fondava su video riprese, servizi di pedinamento della polizia giudiziaria e dati di timbratura (badge), nonché su episodi in cui la ricorrente avrebbe agevolato analoghe condotte illecite di colleghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Romano. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto provata la frode sulla base della convergenza di elementi obiettivi (video, pedinamenti, dati dei badge) e aveva valutato la condotta come intenzionale e di gravità tale da giustificare il licenziamento. La Corte ha precisato che la Corte d'Appello non ha usato l'ordinanza del GIP come giudicato penale vincolante, ma come documento contenente risultanze istruttorie lecite e valutabili nel processo civile/disciplinare. Ha altresì ritenuto ininfluente l'errata citazione normativa (art. 59, co. 9, n. 2 lett. a) d.lgs. 165/2001) poiché la decisione si fondava correttamente sull'art. 55-quater d.lgs. 165/2001 (falsa attestazione della presenza). Rigettate anche le doglianze sulla proporzionalità della sanzione e sull'onere della prova. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (euro 3.000,00 compensi + euro 200,00 esborsi, più oneri).
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter
Richiamato come parte del complesso normativo sul rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione; utilizzato insieme ad altri articoli per inquadrare ambito disciplinare, ma la Corte ha fatto leva soprattutto sull'art. 55-quater.
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-quater
Interpretato come la norma che contempla il licenziamento per "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente"; su questa disposizione la Corte d'Appello ha fondato la legittimità del licenziamento.
d.lgs. n. 165/2001, art. 59 (richiamo erroneo nella versione indicata)
La Corte ha rilevato che il richiamo a una specifica lettera/numero dell'art. 59 co.9 era materialmente errato (quella formulazione non esiste), ma ha ritenuto l'errore ininfluente perché la motivazione poggiava comunque su disposizioni pertinenti (art. 55-quater).
Citate nella prospettazione del ricorso in ordine all'uso di atti penali nei giudizi civili/disciplinari; la Corte ha comunque osservato che non si è trattato di far valere il giudicato penale ma di utilizzare l'ordinanza come documento contenente risultanze istruttorie valutabili.
Il ricorrente invocava inversione dell'onere della prova; la Corte ha escluso violazione dell'art. 2697, ritenendo che l'appello avesse positivamente accertato l'illecito sulla base degli elementi probatori, non per inversione dell'onere probatorio.
Richiamato in relazione al principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari; la Corte d'Appello ha ritenuto però proporzionata la sanzione (licenziamento) dato il carattere reiterato, intenzionale e gravemente illecito della condotta.
Invocato dal ricorrente in termini di correttezza e buona fede; la Corte non ha ritenuto che tali principi fossero violati in modo da incidere sulla validità della decisione di merito.
d.lgs. n. 165/2001, art. 63, co. 2
Richiamato dal ricorrente come norma attestante l'obbligo di considerare fatti e circostanze rilevanti; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito avesse invece considerato i fatti rilevanti e ne avesse dedotto la gravità della condotta.
Costituzione, art. 111
Censurata nel ricorso in termini di presunta violazione del diritto al giusto processo per errori procedurali; la Corte ha ritenuto assente un vizio di motivazione o di procedimento costitutivo di illegittimità.
Richiamato dal ricorrente in ordine a presunta violazione del principio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito coerente e logicamente percepibile.
d.p.r. 115/2002, art. 13 co. 1-quater
Riferimento formale operato dalla Corte nel dispositivo relativamente al contributo unificato eventualmente dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Un'ordinanza penale non equivalente a un giudicato può comunque essere utilizzata come documento che ricostruisce risultanze istruttorie in un giudizio disciplinare o civile, purché le prove non siano illecite.
- Dati oggettivi e convergenti (video, pedinamenti, logs dei badge) costituiscono elementi di forte persuasione in materia disciplinare e possono giustificare il licenziamento quando emergano reiterazione e intenzionalità.
- Errori materiali nella citazione di una norma (richiamo a disposizioni inesistenti) sono ininfluenti se la motivazione poggia comunque su disposizioni corrette e pertinenti.
- In sede di cassazione non è sindacabile il libero apprezzamento del giudice di merito sulle prove di fatto, salvo mancanza o manifesta contraddittorietà della motivazione o violazione di norme di diritto.
- Per la difesa in ipotesi simili è strategico: (a) contestare l'illiceità dell'acquisizione delle prove quando sussistono profili, (b) fornire elementi probatori che smentiscano la reiterazione o l'intenzionalità, (c) documentare buona condotta e assenza di recidiva per chiedere sanzioni meno gravi.
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