Cassazione Civile, Sentenza n. 32209/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla corretta data di decorrenza della pensione di anzianità: la Corte d'appello di Venezia aveva riconosciuto al resistente il diritto alla pensione con decorrenza 1.8.2007 ritenendo computabili, ai fini del requisito contributivo, anche i contributi versati in Svezia per il periodo 4.10.1971 - 31.12.1971, nonostante per lo stesso periodo fosse stata effettuata contribuzione in Italia. L'INPS ha impugnato sostenendo che la regola di totalizzazione dei periodi assicurativi tra Stati membri non consente di cumulare periodi che si sovrappongono temporalmente, salvo eccezioni previste dai regolamenti comunitari e che la contribuzione sovrapposta non possa essere sommata per ottenere il diritto alla pensione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di Calgaro Franco. Il Collegio ha ritenuto che ai sensi dell'art.15 del Regolamento CEE n.574/72 la totalizzazione dei periodi richiede la non sovrapposizione temporale anche per le prestazioni di vecchiaia, salvo le specifiche deroghe previste (art.14 quater, lett. b) e art.14 septies del Regolamento CEE n.1408/71). Non essendo necessarie ulteriori indagini il giudizio è stato deciso nel merito e le spese di lite di tutti i gradi sono compensate
Norme richiamate
Regolamento CEE n.574/72, art.15
1. Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 45, paragrafi 1 e 2, all'articolo 64 e all'articolo 67, paragrafi 1 e 2 del regolamento, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua in conformità delle seguenti regole: a) ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione non si sovrappongano. Se si tratta di prestazioni per invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) che debbono essere liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell'insieme dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2 e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c) del regolamento. Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 14 quater, lettera b), o 14 septies del regolamento, dette istituzioni tengono conto altresì, per la concessione dei benefici, dei periodi di assicurazione o residenza compiuti a titolo di un regime di assicurazione obbligatorio in base alla legislazione degli Stati membri in questione che si sovrappongono.
La Corte interpreta l'art.15 nel senso che la regola generale della totalizzazione richiede che i periodi non si sovrappongano anche per le pensioni di vecchiaia; il secondo periodo della norma (che parla della totalizzazione effettuata separatamente da ogni istituzione) non derogherebbe all'obbligo di non sovrapposizione, salvo le eccezioni espressamente previste dall'art.14 quater, lett. b) e dall'art.14 septies del Regolamento n.1408/71
Regolamento CEE n.1408/71, art.14 quater (e art.14 septies)
Individua le ipotesi in cui, in deroga alla regola generale, è possibile tener conto di periodi di assicurazione o di residenza sovrapposti (ad es. per l'applicazione di benefici specifici). La Corte segnala tali disposizioni come le uniche deroghe al principio della non sovrapposizione
Regolamento CEE n.1408/71, art.45
Articolo richiamato fra le fattispecie per le quali si applica la totalizzazione dei periodi ai fini pensionistici; la Corte lo considera parte del quadro regolamentare che richiede la verifica della non sovrapposizione temporale salvo le deroghe specifiche
Legge italiana n.449/1997, art.59
Norma nazionale richiamata dall'INPS; la decisione della Corte si fonda sull'interpretazione e applicazione dei regolamenti comunitari, ritenuti prevalenti per la determinazione della regola di totalizzazione e delle sue eccezioni
Massime di principio
- La totalizzazione dei periodi assicurativi tra Stati membri per la determinazione del diritto a pensioni di vecchiaia richiede, di regola, che i periodi non si sovrappongano: non è possibile sommare due contribuzioni relative allo stesso intervallo temporale in Stati diversi per conseguire il requisito contributivo, salvo le eccezioni espressamente previste dai regolamenti comunitari
- Le pensioni di vecchiaia rientrano nell'ambito di applicazione delle regole di totalizzazione previste dai regolamenti CEE (1408/71 e 574/72): ogni istituzione procede separatamente ma secondo i limiti e le condizioni stabilite dal regolamento, inclusi i limiti alla sovrapposizione
- Le eccezioni che permettono di considerare periodi sovrapposti sono tassative (art.14 quater lett. b e art.14 septies del regolamento n.1408/71) e devono essere verificate caso per caso prima di ammettere cumuli sovrapposti
- Per determinare quale regolamento si applica è rilevante la data dell'evento assicurato (ad es. l'anno di maturazione della pensione): l'applicabilità ratione temporis dei regolamenti può influire sulla disciplina da seguire
- In presenza di contribuzione concorrente in due Stati per lo stesso periodo, l'ente nazionale deve verificare se ricade in una delle ipotesi derogatorie; in assenza di tale deroga la contribuzione sovrapposta non può essere sommata per raggiungere i requisiti pensionistici
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 3 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32379/2022 del 03/11/2022
- Sentenza lavoro · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32104/2022 del 31/10/2022
- Sentenza lavoro · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32112/2022 del 31/10/2022
- Sentenza lavoro · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32123/2022 del 31/10/2022
- Sentenza lavoro · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32127/2022 del 31/10/2022
- Sentenza lavoro · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32130/2022 del 31/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →