Cassazione Civile, Sentenza n. 32589/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il rimborso da parte della datrice di lavoro delle spese sostenute per l'iscrizione all'albo professionale (IPASVI/ordine infermieristico). Sostenevano che l'iscrizione, resa obbligatoria dalla legge anche per i dipendenti pubblici, rispondesse esclusivamente all'interesse del datore di lavoro (come già riconosciuto per gli avvocati dipendenti pubblici) e quindi il costo dovesse essere a carico dell'ASL; deducevano inoltre violazioni di norme amministrative e costituzionali (diverso trattamento rispetto agli avvocati, principio di esclusività della prestazione del dipendente pubblico, impossibilità materiale di svolgere attività libero-professionali essendo assunti a tempo pieno).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo obbligatoria l'iscrizione all'albo per gli infermieri pubblici (art. 2, comma 3, legge n. 43/2006), tale iscrizione non è imposta unicamente nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, perché la normativa disciplinare e le leggi speciali ammettono, nelle condizioni previste, lo svolgimento di attività libero-professionali o prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario (art. 53 d.lgs. n.165/2001, d.l. n.402/2001 ecc.). La Corte ha quindi escluso l'analogia con la posizione degli avvocati pubblici (per i quali vige un regime di esclusività assoluta e l'inserimento nell'elenco speciale soddisfa l'interesse esclusivo dell'ente) e ha ritenuto infondate le censure costituzionali e di vizio di motivazione/omessa pronuncia. Ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto che i ricorrenti di fatto non avessero esercitato attività libero-professionali, poiché l'interesse va valutato alla stregua del regime normativo astratto. Le spese di giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
Legge n. 43/2006, art. 2, comma 3
L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti
Stabilisce l'obbligo di iscrizione degli operatori sanitari anche se dipendenti pubblici; la Corte la considera norma precettiva ma non sufficiente a dimostrare che l'iscrizione risponda esclusivamente all'interesse del datore di lavoro
Legge n. 43/2006, art. 7, comma 3
l'attuazione della nuova normativa non avrebbe dovuto comportare alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica
La clausola di invarianza della spesa riguarda l'attuazione della legge stessa e non può essere estesa automaticamente a obbligazioni del datore di lavoro derivanti dal rapporto di impiego
d.P.R. n. 3/1957, art. 60
Rileva il principio storico di esclusività della prestazione del dipendente pubblico; tuttavia la sua portata va interpretata congiuntamente alla disciplina successiva che ammette alcune attività autorizzabili
d.lgs. n. 165/2001, art. 53
Pur richiamando il dovere di esclusività, disciplina eccezioni (incarichi retribuiti previa autorizzazione, part-time, prestazioni aggiuntive) che rendono possibile, nelle condizioni di legge, l'esercizio di attività professionali al di fuori del rapporto di lavoro
d.l. n. 402/2001, art. 1 (convertito in legge n.1/2002)
Norma sulle prestazioni aggiuntive nel SSN; conferma che alcune attività retribuite extra rapporto sono possibili e rispondono anche ad esigenze del sistema sanitario
d.l.C.P.S. n. 233/1946, art. 8 e art. 10
Quadro normativo previgente secondo cui l'iscrizione all'albo era richiesta per l'esercizio della libera professione; storico confronto utile per comprendere l'evoluzione normativa
Legge n. 3/2018 (riordino ordini professioni sanitarie)
Ha riaffermato l'obbligo di iscrizione all'albo per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, precisando il regime organico degli ordini; non modifica però la valutazione circa l'interesse esclusivo del datore di lavoro
Normativa e giurisprudenza riferita agli avvocati pubblici (R.D. n. 1578/1933, art. 3; legge n. 247/2012, art. 23; legge n. 662/1996; legge n. 339/2003 e relativa giurisprudenza di questa Corte)
Per gli avvocati pubblici esiste un regime speciale di esclusività e l'iscrizione nell'elenco speciale è stata ritenuta dall'interpretazione giurisprudenziale spesa nell'interesse esclusivo dell'ente; la Corte evidenzia che tale contesto è normativamente diverso rispetto a quello degli infermieri
Massime di principio
- Per valutare richieste di rimborso per iscrizione ad albi professionali, bisogna determinare se, alla luce del quadro normativo astratto, l'iscrizione risponde esclusivamente all'interesse del datore di lavoro o anche a interessi del lavoratore (es. possibilità normativa di svolgere attività libero-professionali).
- La giurisprudenza distingue tra categorie professionali con divieto assoluto di attività esterna (es. avvocati pubblici secondo il regime storico) e categorie per le quali la normativa prevede eccezioni e autorizzazioni; solo nel primo caso il rimborso è più facilmente imputabile all'ente.
- La situazione fattuale individuale (es. il lavoratore a tempo pieno che in concreto non svolge attività extra) ha un rilievo limitato: il giudice valuta soprattutto il regime normativo astratto e le possibilità legali di esercizio professionale al di fuori del rapporto di lavoro.
- La clausola di invarianza di spesa prevista per l'istituzione degli ordini professionali non implica automaticamente oneri a carico del datore di lavoro per obbligazioni derivanti dal rapporto di impiego; tali effetti vanno espressamente ricondotti alla norma.
- In caso di contestazione di disparità di trattamento tra categorie professionali, è necessario dimostrare che le situazioni sono oggettivamente identiche; differenze normative oggettive giustificano trattamenti diversi e rendono infondate le censure costituzionali.
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