Sentenza del 31/03/2015 n. 6523 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte deducendo, in via principale, la nullità dell'intero giudizio. Il ricorso introduttivo era stato notificato il 30 gennaio 2006, dopo che la società contribuente era stata cancellata dal registro delle imprese il 31 dicembre 2005 e, quindi, si era già estinta. La società non aveva più capacità processuale né poteva conferire validamente la procura al difensore. In via subordinata, l'Agenzia contestava anche la correttezza della metodologia contabile del consorzio, sostenendo che costi e utili fossero trasferiti alle consorziate mediante compensazioni occulte anziché tramite un effettivo ribaltamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la società fosse già estinta al momento della proposizione del ricorso di primo grado. Di conseguenza, il giudizio era stato instaurato da un soggetto privo di capacità processuale e la causa non poteva essere proposta. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.; il secondo motivo relativo alla gestione contabile e fiscale del consorzio è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
A seguito della cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue e perde la capacità di stare in giudizio.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e il venir meno della sua capacità processuale, sia come parte attrice sia come parte convenuta.
La parte deve possedere la capacità processuale e il difensore deve essere munito di una procura validamente conferita; una società già estinta non può rilasciare una procura efficace.
Artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la legittimazione e la capacità di stare in giudizio devono sussistere al momento della proposizione del ricorso.
Quando la causa non poteva essere proposta, la Cassazione deve cassare la sentenza senza rinvio, poiché non vi è un giudizio validamente proseguibile.
Cass., Sezioni Unite, sentenze n. 4060/2010, n. 4061/2010, n. 4062/2010, n. 6070/2013 e n. 15295/2014
La giurisprudenza richiamata chiarisce che la cancellazione della società produce l'estinzione dell'ente e l'apertura di un fenomeno successorio in favore dei soci, ma la costituzione dei soci in un grado successivo non sana un giudizio originariamente iniziato dalla società già estinta.
Le questioni relative alla natura dell'attività consortile, al ribaltamento di costi e utili e all'eventuale abuso della compensazione non sono state esaminate nel merito perché il ricorso della società era processualmente inammissibile.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese prima della proposizione del ricorso comporta, in linea generale, l'estinzione della società e l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di capacità processuale.
- Il difetto originario di capacità processuale può essere rilevato d'ufficio anche in Cassazione e non viene normalmente sanato dalla successiva costituzione dei soci o dei successori.
- Quando il giudizio non poteva essere instaurato ab origine, il giudice di legittimità deve cassare la decisione senza rinvio, senza esaminare le questioni sostanziali o fiscali dedotte dalle parti.
- Prima di notificare un ricorso o conferire una procura è essenziale verificare l'esistenza e lo stato della società nel registro delle imprese alla data dell'atto processuale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte ha agito prima che intervenissero pronunce giurisprudenziali chiarificatrici sulla questione processuale.
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