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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2680/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha assolto dal reato ex art. 337 c.p. ma lo ha riconosciuto colpevole delle lesioni personali (art. 582 c.p. e richiamo all'art. 585 c.p.), rideterminandone la pena. Il ricorso propone quattro motivi: 1) vizio di applicazione degli artt. 582 e 585 c.p. per assenza nel certificato medico dei giorni di prognosi e della specifica entità delle lesioni; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e presunta errata applicazione dei criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.; 3) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione perché la Corte di merito avrebbe ignorato le continue perquisizioni e vessazioni subite dall'imputato nella catena causale dell'aggressione; 4) travisamento della prova per avere la Corte inserito nella motivazione documenti (diario clinico e provvedimento disciplinare del 02.04.2016) non presenti negli atti e non dibattuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, rispettivamente, fuori bersaglio o attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità: il primo motivo non colpisce la realtà della fattispecie accertata (lesioni non di lieve entità) e la corresponsione della pena è coerente con la qualificazione del reato; il secondo motivo è infondato perché la Corte d'appello ha calcolato la pena correttamente applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p. alla nuova struttura del reato residuato, potendo legittimamente ricalcolare la sanzione anche in assenza del reato sopravvenuto assolto; il terzo e quarto motivo sono questioni probatorie e di merito (valutazione di testimonianze e documenti) che non integrano travisamento della prova in senso cassazionale, anche perché la Corte territoriale ha detto di aver consultato gli atti per confutare l'immagine difensiva del detenuto come "modello". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Articolo relativo alla resistenza a pubblico ufficiale: la Corte d'appello ha assolto l'imputato da questo reato ritenendo che il fatto non costituisse reato; la Cassazione richiama la circostanza ma non sindaca la valutazione di merito.

  • art. 582 c.p.

    Articolo sulle lesioni personali: la Corte d'appello ha ritenuto provato il reato e lo ha utilizzato come capo di imputazione principale per la condanna; la Cassazione ritiene congrua la qualificazione e la modulazione della pena in relazione alla gravità accertata.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato in sentenza; la Corte territoriale aveva valutato le condotte lesive anche in relazione agli artt. richiamati e la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura sull'applicazione della norma.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti comuni: la Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di attenuanti generiche in appello per mancanza di motivi a sostegno; la Cassazione conferma che la censura non coglie il punto e non è sufficiente per la cassazione.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per il giudizio sulla pena: la Corte d'appello ha applicato correttamente i criteri di cui all'articolo per commisurare la pena al nuovo assetto dei reati residuati; la Cassazione ha richiamato la legittimità del ricalcolo della pena quando cambia la struttura della regiudicanda.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza citata: riguarda il divieto di "reformatio in peius"; la Corte segnala che il giudice d'appello può aumentare la pena per singoli fatti quando muta la struttura del reato continuato senza violare il divieto se non aumenta la pena complessiva.

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

    Norma richiamata in merito alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero in tempo di emergenza (conversione D.L.): utilizzata per richiedere l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 546/2 c.p.p.

    Norma procedurale sulla sottoscrizione della sentenza: la sentenza è firmata dal solo Presidente per impedimento degli altri, come annotato in calce.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 16208/2014 Rv. 258653)

    Principio secondo cui il giudice dell'impugnazione può mutare la determinazione della pena quando cambia la struttura del reato continuato senza violare il divieto di "reformatio in peius" se la pena complessiva non aumenta illegittimamente.

  • Giurisprudenza citata (Cass. pen. sez. 5^, n. 39048/2007 Rv. 238215)

    Definizione di travisamento della prova: sussiste quando il giudice fonda il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova obiettivamente diverso da quello reale; la Cassazione ha ritenuto che nel caso non sussista tale vizio.

Massime di principio

  • Le censure aventi ad oggetto valutazioni di fatto, la congruità della motivazione o la scelta tra versioni probatorie contrastanti sono, di regola, inammissibili in cassazione salvo che non emergano errori logico-giuridici evidenti o travisamento della prova in senso tecnico.
  • La mancanza nel certificato medico dell'indicazione dei giorni di prognosi non è automaticamente decisiva se dalla complessiva valutazione probatoria emergono lesioni di entità apprezzabile; la gravità delle lesioni può essere desunta anche da altri elementi processuali.
  • Il giudice d'appello può ricalcolare la pena quando muta la struttura della fattispecie giudicata (es. assoluzione per un capo e residuazione di altro), applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; questo non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" se la modifica è giustificata dalla nuova qualificazione dei fatti.
  • Per configurare il travisamento della prova ai fini di cassazione è necessario dimostrare che il giudice si sia fondato su elementi inesistenti o che vi sia una palese difformità tra i risultati oggettivi della prova e le conclusioni del giudice; contestazioni meramente critiche sulla valutazione delle stesse prove non sono sufficienti.
  • Documenti menzionati nella motivazione come "consultati" dal giudice, se contestati, devono essere indicati con precisione nella impugnazione e deve essere dimostrata la loro decisività per far valere un vizio di prova in cassazione.

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