Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29205/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale richiesta nell'ambito di un procedimento in cui all'indagato erano contestati, tra gli altri, il trasferimento fraudolento di valori e la violazione degli obblighi di comunicazione di variazioni patrimoniali previsti dalla normativa antimafia. Il GIP aveva rigettato la richiesta cautelare; il tribunale del riesame di Bologna aveva poi dichiarato inammissibile il riesame su alcuni capi, rigettato su altri, e, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di trasferimento fraudolento di valori e violazione dell'art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) la genericità e inammissibilità originaria dell'appello del pubblico ministero, ritenuto privo di specifica confutazione della motivazione del GIP; 2) vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni dell'indagato, sostenendo che le intestazioni fittizie fossero state ammesse ma per ragioni diverse dalla finalità elusiva, e contestando anche la prova della titolarità sostanziale di alcuni immobili e della disponibilità delle somme oggetto di omessa comunicazione patrimoniale; 3) difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e, in particolare, sulla loro attualità. La difesa aveva anche chiesto il rinvio per legittimo impedimento, ma la Corte lo ha negato ritenendo l'udienza compresa tra quelle per cui l'astensione non è consentita dal codice di autoregolamentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo nel complesso infondato o inammissibile a seconda dei motivi. Ha affermato, in particolare, che è ammissibile l'appello del pubblico ministero contro il diniego della misura cautelare quando il GIP abbia escluso i gravi indizi senza pronunciarsi sulle esigenze cautelari, poiché in tal caso il giudice di appello deve riesaminare tutte le condizioni prospettate nella richiesta originaria. Ha poi ritenuto inammissibili le censure sul secondo motivo perché meramente rivalutative del merito e non confrontate con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Quanto al terzo motivo, ha giudicato adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari, fondata non solo sulla gravità del fatto ma anche sulla reiterazione delle condotte, sulle capacità imprenditoriali criminali, sulla facilità di commettere ulteriori reati e sui precedenti penali e di prevenzione. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    Il trasferimento fraudolento di valori richiede uno scopo elusivo che integra il dolo specifico; tale scopo può sussistere anche quando la misura di prevenzione patrimoniale non sia ancora in concreto adottata, essendo sufficiente il fondato timore del suo avvio, e può concorrere con finalità ulteriori.

  • art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011

    La disposizione, letta in combinato con l'art. 80 del medesimo decreto, impone la comunicazione annuale delle variazioni patrimoniali oltre soglia; il riferimento è alla consistenza patrimoniale complessiva e non alle singole operazioni bancarie.

  • art. 80 d.lgs. 159/2011

    entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14

    La comunicazione va rapportata al valore complessivo delle variazioni patrimoniali, rendendo irrilevante la mancata indicazione delle singole operazioni di accredito o dei singoli rapporti bancari.

  • art. 291 c.p.p.

    Nella richiesta cautelare il pubblico ministero deve indicare gli elementi a sostegno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; se il GIP rigetta senza esaminare le esigenze cautelari, l'appello del P.M. può limitarsi a contestare il diniego dei gravi indizi.

  • art. 292 c.p.p.

    In appello cautelare il tribunale, una volta ritenuti sussistenti i gravi indizi, deve valutare anche le esigenze cautelari secondo i poteri propri del primo giudice.

  • art. 310 c.p.p.

    L'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza di rigetto della misura cautelare non è inammissibile per il solo fatto che non ripeta in modo autonomo la motivazione sulle esigenze cautelari già contenute nella richiesta originaria, se il GIP non le ha esaminate.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione non può essere desunto dalla sola gravità astratta del titolo di reato, ma può essere fondato sulla gravità concreta del fatto, sulle modalità della condotta, sulla personalità dell'indagato e sul contesto, con necessaria valutazione dell'attualità del rischio.

  • art. 4 cod. autoregolamentazione astensione avvocati

    assistenza al compimento di atti di perquisizione e sequestro, a udienze di convalida dell'arresto e del fermo od a quelle afferenti misure cautelari

    L'astensione non è consentita per le udienze concernenti misure cautelari, considerate prestazioni indispensabili; perciò la richiesta di rinvio per adesione all'astensione è stata respinta.

Massime di principio

  • Nel delitto di trasferimento fraudolento di valori lo scopo elusivo è integrato quando l'operazione sia finalizzata a sottrarre beni alle possibili misure di prevenzione patrimoniali, anche solo in presenza del fondato timore dell'avvio del relativo procedimento e non della sua concreta e già attuale instaurazione.
  • La finalità elusiva richiesta dall'art. 512-bis c.p. non viene esclusa dalla presenza di scopi concorrenti o ulteriori: è sufficiente che l'elusione delle misure di prevenzione costituisca uno degli scopi della condotta.
  • In materia di obblighi dichiarativi patrimoniali previsti dalla normativa antimafia, la soglia e la verifica devono essere riferite alla consistenza complessiva delle variazioni patrimoniali dell'anno, non alla frammentazione delle singole operazioni bancarie.
  • L'appello del pubblico ministero contro il diniego della misura cautelare è ammissibile anche se non riproduce una specifica argomentazione sulle esigenze cautelari, quando il GIP abbia negato la misura limitandosi a escludere i gravi indizi e non abbia affrontato il profilo cautelare.
  • Nel giudizio cautelare il pericolo di reiterazione deve essere tratto dalla concreta pericolosità del fatto e del soggetto, non dalla sola astratta gravità del reato; l'attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica fondata su modalità della condotta, personalità e contesto, non l'indicazione di una specifica occasione futura di recidiva.
  • Le censure di legittimità che si risolvono in una diversa lettura del materiale indiziario o delle intercettazioni sono inammissibili quando non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e chiedono una rivalutazione del merito.
  • L'astensione del difensore non può essere invocata per ottenere il rinvio di udienze relative a misure cautelari quando il codice di autoregolamentazione le qualifica come prestazioni indispensabili.

Come è indicizzato

MaterieTraffico di influenze illeciteFalsità in atto pubblicoImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiReati contro la PAReati contro la fede pubblicaProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.