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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13057/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Firenze aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Prato, riducendo la pena inflitta a un imputato per reati di cessione di stupefacente in relazione a fatti contestati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse illegittimamente escluso il riconoscimento del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e incensurabile la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla ripetizione delle cessioni in un rilevante arco temporale e sui precedenti penali specifici dell'imputato. Ha inoltre rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    reati di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La sentenza d'appello era intervenuta su condanne relative a fattispecie di cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto del merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia contraddittoria o illogica e dia conto degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione

    Il giudice di merito deve fondare il giudizio sulle attenuanti generiche sugli indici di gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, potendo valorizzare anche i precedenti penali e la gravità concreta della condotta.

  • art. 129 c.p.p.

    non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di non punibilità, comprese quelle sopravvenute come la prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 3 della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale

    Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede la verifica che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fonda in modo non contraddittorio su elementi pertinenti all'art. 133 c.p., quali la gravità del fatto e i precedenti penali specifici dell'imputato.
  • In sede di legittimità la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è sindacabile se adeguatamente motivata.
  • Il richiamo ai precedenti penali dell'imputato può essere sufficiente, da solo o insieme ad altri indici negativi, a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo officioso di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata dopo la decisione di appello.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati tributariStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

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