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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02884/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di rettifica doganale emessi per importazioni effettuate negli anni 2007-2010 di chiusini e caditoie in ghisa. L'Ufficio doganale aveva ritenuto che la merce fosse ghisa malleabile e, quindi, soggetta a un dazio antidumping del 2,7%, anziché a quello dell'1,7% applicato in dichiarazione. La società aveva impugnato gli avvisi e sia la CTP sia la CTR avevano accolto la sua tesi, ritenendo, sulla base della documentazione tecnica e delle relazioni acquisite, che si trattasse di ghisa non malleabile e che comunque l'onere della prova gravasse sull'Amministrazione. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dei regolamenti CE n. 1212/2005 e n. 500/2009, sostenendo che la ghisa sferoidale fosse normativamente qualificata come ghisa malleabile, con conseguente irrilevanza dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; 2) violazione degli artt. 2699 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo alla luce di un orientamento già formato in casi analoghi tra le stesse parti: la ghisa a grafite sferoidale (o duttile) non è catalogabile come ghisa malleabile secondo i regolamenti unionale applicabili ratione temporis, poiché i due prodotti differiscono per composizione e processo produttivo; pertanto, prima dell'entrata in vigore della disciplina unionale successiva, i manufatti in ghisa sferoidale dovevano essere assoggettati al dazio dell'1,7% e non a quello del 2,7%. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre precisato che il Regolamento di esecuzione UE n. 231/2019, che ha indicato il dazio per la ghisa sferoidale, non è applicabile retroattivamente alle importazioni degli anni 2007-2010. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale; la Corte esamina la censura in tale cornice e la respinge per infondatezza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato congiuntamente al secondo motivo per denunciare un vizio processuale nella valutazione probatoria; il motivo resta assorbito.

  • art. 2699 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne accoglie la censura.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato per contestare la tenuta delle presunzioni utilizzate dal giudice di merito; il motivo è assorbito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte non affronta nel merito la censura perché assorbita.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È evocato come norma di raccordo per l'applicazione delle regole processuali civili nel processo tributario.

  • Regolamento (CE) n. 1212 del 2005

    È il regolamento antidumping originariamente applicabile ratione temporis; la Corte, seguendo il precedente di legittimità, esclude che la ghisa sferoidale vi sia ricompresa come ghisa malleabile.

  • Regolamento (CE) n. 500 del 2009

    punto n. 9 e punti da n. 26 a n. 30

    È il regolamento modificativo richiamato dall'Agenzia; la Corte ribadisce che non consente di assimilare la ghisa sferoidale alla ghisa malleabile.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 231 del 18 febbraio 2019

    È menzionato come fonte che disciplina espressamente il dazio per la ghisa sferoidale, ma non è applicabile retroattivamente alle importazioni oggetto della lite.

Massime di principio

  • Ai fini della classificazione doganale e dell'applicazione del dazio, la qualificazione del prodotto deve essere effettuata secondo la disciplina unionale vigente nel periodo delle importazioni; una qualificazione successiva non può operare retroattivamente.
  • La ghisa a grafite sferoidale o duttile non è assimilabile, per mera identità funzionale, alla ghisa malleabile quando la normativa e la giurisprudenza unionale evidenziano differenze strutturali di composizione e di processo produttivo.
  • Se un prodotto importato non rientra nella categoria assoggettata al dazio più elevato, deve applicarsi la tariffa corrispondente alla corretta classificazione dichiarata, salvo prova contraria dell'Amministrazione.
  • Quando la decisione di merito è conforme a un consolidato orientamento di legittimità sulla qualificazione tariffaria, il ricorso che pretenda una diversa lettura della norma unionale è infondato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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