Cassazione Civile, Ordinanza n. 02884/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica doganale emessi per importazioni effettuate negli anni 2007-2010 di chiusini e caditoie in ghisa. L'Ufficio doganale aveva ritenuto che la merce fosse ghisa malleabile e, quindi, soggetta a un dazio antidumping del 2,7%, anziché a quello dell'1,7% applicato in dichiarazione. La società aveva impugnato gli avvisi e sia la CTP sia la CTR avevano accolto la sua tesi, ritenendo, sulla base della documentazione tecnica e delle relazioni acquisite, che si trattasse di ghisa non malleabile e che comunque l'onere della prova gravasse sull'Amministrazione. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dei regolamenti CE n. 1212/2005 e n. 500/2009, sostenendo che la ghisa sferoidale fosse normativamente qualificata come ghisa malleabile, con conseguente irrilevanza dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; 2) violazione degli artt. 2699 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo alla luce di un orientamento già formato in casi analoghi tra le stesse parti: la ghisa a grafite sferoidale (o duttile) non è catalogabile come ghisa malleabile secondo i regolamenti unionale applicabili ratione temporis, poiché i due prodotti differiscono per composizione e processo produttivo; pertanto, prima dell'entrata in vigore della disciplina unionale successiva, i manufatti in ghisa sferoidale dovevano essere assoggettati al dazio dell'1,7% e non a quello del 2,7%. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre precisato che il Regolamento di esecuzione UE n. 231/2019, che ha indicato il dazio per la ghisa sferoidale, non è applicabile retroattivamente alle importazioni degli anni 2007-2010. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale; la Corte esamina la censura in tale cornice e la respinge per infondatezza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato congiuntamente al secondo motivo per denunciare un vizio processuale nella valutazione probatoria; il motivo resta assorbito.
È richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne accoglie la censura.
È richiamato per contestare la tenuta delle presunzioni utilizzate dal giudice di merito; il motivo è assorbito.
Sono richiamati dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte non affronta nel merito la censura perché assorbita.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È evocato come norma di raccordo per l'applicazione delle regole processuali civili nel processo tributario.
Regolamento (CE) n. 1212 del 2005
È il regolamento antidumping originariamente applicabile ratione temporis; la Corte, seguendo il precedente di legittimità, esclude che la ghisa sferoidale vi sia ricompresa come ghisa malleabile.
Regolamento (CE) n. 500 del 2009
punto n. 9 e punti da n. 26 a n. 30
È il regolamento modificativo richiamato dall'Agenzia; la Corte ribadisce che non consente di assimilare la ghisa sferoidale alla ghisa malleabile.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 231 del 18 febbraio 2019
È menzionato come fonte che disciplina espressamente il dazio per la ghisa sferoidale, ma non è applicabile retroattivamente alle importazioni oggetto della lite.
Massime di principio
- Ai fini della classificazione doganale e dell'applicazione del dazio, la qualificazione del prodotto deve essere effettuata secondo la disciplina unionale vigente nel periodo delle importazioni; una qualificazione successiva non può operare retroattivamente.
- La ghisa a grafite sferoidale o duttile non è assimilabile, per mera identità funzionale, alla ghisa malleabile quando la normativa e la giurisprudenza unionale evidenziano differenze strutturali di composizione e di processo produttivo.
- Se un prodotto importato non rientra nella categoria assoggettata al dazio più elevato, deve applicarsi la tariffa corrispondente alla corretta classificazione dichiarata, salvo prova contraria dell'Amministrazione.
- Quando la decisione di merito è conforme a un consolidato orientamento di legittimità sulla qualificazione tariffaria, il ricorso che pretenda una diversa lettura della norma unionale è infondato.
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