Cassazione Penale, Sentenza n. 49777/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per concorso in tentata rapina aggravata; censura della motivazione come illogica in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. In particolare il ricorrente contestava l'identificazione tramite contatti telefonici con Desireè Polimeni (sostenendo che la donna era fidanzata con il fratello e che il telefono intestato al ricorrente poteva essere in uso a terzi) e deduceva che la sua detenzione domiciliare al momento del fatto costituiva un alibi; inoltre si lamentava la mancata valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva e del tempo trascorso tra il fatto e la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto non illogica la motivazione del Tribunale di riesame che aveva valorizzato i contatti telefonici (ore 2:24 e 2:55) tra l'utenza riconducibile a Polimeni e quella intestata al Tomasello, entrambi aggancianti celle nell'area del locale oggetto della tentata rapina, nonché la testimonianza che aveva riconosciuto Polimeni come la donna presente prima dell'ingresso dell'uomo incappucciato. La Corte ha ricordato l'onere di allegazione dell'imputato quando prospetta elementi che possano sviare l'accertamento (es. che il telefono fosse in uso a terzi), valutando la deduzione difensiva come generica e non probante. Ha escluso che la detenzione domiciliare costituisca automaticamente un alibi, considerando probabile l'allontanamento indebito e rilevando precedenti specifici di evasioni (dieci denunce e un arresto in flagranza). Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione del pericolo di recidiva basata sia sui precedenti sia sulle modalità concrete del fatto; il tempo intercorso (otto mesi) è stato considerato insufficiente a escludere l'attualità del pericolo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; inoltre è disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., ultimo periodo della lett. c), legge n. 47/2015
La Corte distingue tra gravità astratta del titolo di reato e gravità concreta del fatto: non è possibile desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del titolo astratto, ma occorre valutare le modalità concrete dell'evento per verificare se la condotta sia sintomatica di una propensione alla recidiva.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 47-ter legge 26/07/1975, n. 354
Norma richiamata per rilevare che al ricorrente è stata anche contestata la violazione delle prescrizioni della detenzione (e quindi la possibilità di allontanarsi indebitamente), giustificando il non riconoscimento dell'alibi costituito dalla detenzione domiciliare.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 23 c.8 D.L. 137/2020 conv. L.176/2020; art. 94 c.2 D.Lgs.150/2022
Richiamate per giustificare la trattazione scritta del procedimento in cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale, e la disciplina transitoria che consente l'applicazione di tale modalità.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94 (comma 1 ter e comma 1 bis)
art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p., c.1 ter e c.1 bis
Previsione dell'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per l'eventuale aggiornamento della posizione detentiva e gli adempimenti previsti dal comma 1 bis.
Massime di principio
- La semplice intestazione di un'utenza telefonica a un soggetto, unita a contatti cronologicamente e territorialmente compatibili con la commissione del reato, può costituire un elemento indiziario rilevante se correlata ad altri elementi di contesto (es. riconoscimento da parte di testimoni, agganci a celle vicine al luogo del fatto).
- Chi contesta l'uso del telefono da parte di terzi deve allegare elementi concreti e specifici idonei a dimostrare tale circostanza; deduzioni generiche sono insufficiente a scalfire la gravità indiziaria.
- La detenzione domiciliare non costituisce automaticamente un alibi: l'eventuale allontanamento indebito è possibile e può essere oggetto di accertamento; precedenti per evasione rafforzano l'utile della misura cautelare.
- Per valutare il pericolo di reiterazione non è sufficiente considerare il titolo astratto del reato; occorre esaminare le modalità concrete della condotta, il profilo personale e il contesto socio-ambientale.
- Il decorso di un periodo temporale tra il fatto e l'applicazione della misura non esclude di per sé l'attualità del pericolo di recidiva: la valutazione deve essere prognostica e proporzionata alla specificità del caso, e il periodo di otto mesi non è automaticamente risolutivo.
- In sede di riesame e di cassazione la valutazione motivazionale del giudice di merito è sindacabile solo se manifestamente illogica o priva di supporto probatorio; argomentazioni adeguate e collegate agli elementi di fatto vengono ritenute incensurabili.
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