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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18651/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ordine professionale)

La controversia

Dinanzi al TAR Lazio alcuni iscritti e componenti collegati alla federazione avevano impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, da un lato il decreto ministeriale con cui il Ministero della salute aveva disposto lo scioglimento e il commissariamento del Comitato centrale della federazione; dall'altro, una serie di atti della successiva procedura elettorale per il rinnovo del Comitato centrale, fino all'esito delle elezioni. La federazione ha quindi promosso regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che sulle questioni relative alla validità delle operazioni elettorali la giurisdizione spettasse non al giudice amministrativo ma alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 8, comma 10, del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come applicabile ai biologi dopo la loro inclusione tra le professioni sanitarie. I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del regolamento o, in subordine, la sua limitazione ai soli motivi aggiunti concernenti gli atti elettorali successivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato una ripartizione della giurisdizione: ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnazione del decreto ministeriale di scioglimento e commissariamento del Comitato centrale della FNOB, qualificandolo come atto autoritativo ministeriale adottato nell'esercizio di poteri di controllo sul regolare funzionamento degli organismi rappresentativi; ha invece dichiarato la giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sugli atti relativi alle operazioni elettorali del Comitato centrale, in quanto l'art. 8, comma 10, del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946 devolve a tale आयोगe i ricorsi avverso la validità delle operazioni elettorali degli ordini professionali sanitari. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    consente alla parte di chiedere alla Corte di cassazione di decidere preventivamente sulla giurisdizione nel processo pendente davanti ad altro giudice.

  • art. 8, comma 10, d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

    "Avverso la validità delle operazioni elettorali" ... "è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie"

    attribuisce alla Commissione centrale la cognizione dei ricorsi sulla validità delle operazioni elettorali degli organi rappresentativi delle professioni sanitarie.

  • art. 17 d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

    individua la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie come organo competente nella materia.

  • legge n. 3/2018

    ha inserito la professione di biologo tra le professioni sanitarie, rendendo applicabile la disciplina del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946 anche agli ordini dei biologi.

  • art. 102, secondo comma, Cost.

    non è violato perché l'estensione della competenza della Commissione centrale ai biologi non introduce nuove materie al giudice speciale, ma ricomprende una categoria professionale già riconducibile alle professioni sanitarie.

  • art. 32 Cost.

    è richiamato per giustificare l'evoluzione della categoria delle professioni sanitarie in funzione della tutela della salute come interesse primario individuale e collettivo.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    le decisioni della Commissione centrale, in quanto giurisdizione speciale, sono impugnabili con ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce espressamente a un organo speciale il ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali di un ordine professionale, la giurisdizione su tali atti non appartiene al giudice amministrativo ma a quell'organo speciale.
  • Se l'impugnazione riguarda un provvedimento ministeriale di scioglimento e commissariamento di un organo professionale, la controversia investe l'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La successiva impugnazione di atti elettorali adottati in esecuzione o conseguenza di un provvedimento di scioglimento può restare devoluta al giudice speciale competente per la materia elettorale, ferma la necessità di considerare il nesso di pregiudizialità rispetto all'atto presupposto.
  • L'inclusione di una nuova professione nell'alveo delle professioni sanitarie può comportare l'applicazione della disciplina speciale già prevista per quelle professioni senza che ciò integri un illegittimo ampliamento delle attribuzioni del giudice speciale ex art. 102, comma 2, Cost.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiLitisconsorzio necessario

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