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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22327/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato e generico, non essendo stato adeguatamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava una condanna pronunciata in rito abbreviato e confermata in appello per detenzione/cessione di sostanza stupefacente in concorso, ex art. 110 c.p. e art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990, per un fatto commesso a Roma il 27 ottobre 2023. Con il ricorso per cassazione l'imputata deduceva un solo motivo: la pretesa mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e quindi il mancato proscioglimento immediato, ma la censura veniva formulata in modo generico, senza indicare specifiche ragioni di diritto o elementi di fatto e senza confrontarsi con la motivazione della corte d'appello, che aveva confermato il giudizio di colpevolezza.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione del fatto di stupefacenti.

  • art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per la condotta in materia di stupefacenti; il comma 6 è richiamato unitamente al comma 1 per la fattispecie concreta.

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorrente invocava il proscioglimento immediato, ma la Corte rileva che la doglianza era generica e non idonea a scalfire la motivazione di conferma della colpevolezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente le ragioni di diritto e i dati fattuali che rendono evidente una causa di proscioglimento.
  • La censura meramente assertiva o generica, priva di un effettivo confronto con la decisione di merito, è manifestamente infondata e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono ex lege le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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