Cassazione Civile, Ordinanza n. 11152/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI emessi da un comune per gli anni 2007-2011 su un'area fabbricabile in comproprietà della contribuente, per omessa dichiarazione o dichiarazione infedele del valore del bene. In appello il comune aveva ottenuto l'accoglimento della pretesa; la contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Ha dedotto, in sintesi: 1) violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 e omesso esame di fatti decisivi, perché il valore dell'area sarebbe stato determinato senza applicare i criteri legali tassativi per la stima delle aree fabbricabili, usando invece un dato di compravendita del 2012 e non considerando vincoli urbanistici e attuativi che incidevano sulla reale edificabilità; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. per errato uso di presunzioni nella stima del valore; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., avendo la CTR liquidato in modo stereotipato le altre eccezioni; 4) violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 per asserita decadenza del potere di accertamento, che secondo la ricorrente decorreva dal versamento del 2007 e non dalla dichiarazione dovuta nel 2008; 5) omessa pronuncia sulla questione della sanzione unica ex art. 12 d.lgs. 472/1997, poiché erano stati emessi più avvisi con sanzioni separate per anni diversi a fronte di violazioni omogenee.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura di violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 e ha dichiarato assorbita la sua restante parte relativa all'omesso esame dei fatti urbanistici; ha inoltre accolto il terzo motivo per motivazione apparente. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo e il quinto motivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È la norma processuale su cui la ricorrente ha articolato i motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento decorre dal momento in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; nel caso di omessa dichiarazione, il dies a quo coincide con il termine entro cui la dichiarazione andava presentata.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
Per le aree fabbricabili la base imponibile deve essere determinata secondo criteri legali tassativi: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri di adattamento del terreno e prezzi medi di mercato di aree analoghe; tali criteri non possono essere sostituiti da valutazioni apodittiche o da elementi estranei.
La doglianza riguardava l'uso della prova presuntiva nella stima del valore; la Corte non l'ha esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento sulla corretta applicazione dei criteri legali di valutazione.
La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione; una formula generica e stereotipata sulle eccezioni non consente il controllo sull'iter logico del giudice e integra motivazione apparente.
È invocato per l'omessa pronuncia sulla sanzione unica; la questione è stata tuttavia assorbita dall'accoglimento di altri motivi.
La ricorrente lo richiamava per sostenere che, in presenza di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, dovesse applicarsi la sanzione unica; la Corte non ha deciso sul punto per assorbimento.
Massime di principio
- In materia di ICI sulle aree fabbricabili, la determinazione della base imponibile deve rispettare i criteri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, che hanno natura vincolante e non possono essere derogati da valutazioni discrezionali o da parametri estranei non previsti dalla norma.
- Il giudice di merito, quando contesta il valore attribuito dal comune a un'area fabbricabile, deve verificare la coerenza della stima con i parametri legali riferiti all'anno di imposizione; non è sufficiente richiamare un dato di mercato isolato o successivo, se non ricondotto ai criteri normativi.
- Nel caso di omessa dichiarazione ICI, il termine decadenziale per l'accertamento decorre dal termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non da un eventuale versamento insufficiente riferito allo stesso anno.
- Una motivazione che si limiti a liquidare in modo generico e stereotipato le eccezioni della parte, senza indicarle né spiegare perché siano infondate, è apparente e determina la nullità della sentenza.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e sviluppa una critica riferita a un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.
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