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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34569/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società in qualità di agente aveva convenuto innanzi al Tribunale di Velletri la società preponente chiedendo il pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c. derivante da un contratto di agenzia. La convenuta eccepiva il difetto di competenza del giudice del lavoro e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore degli arbitri, invocando una clausola compromissoria contenuta nel contratto. Il Tribunale dichiarava l'incompetenza del giudice del lavoro, ritenendo che la controversia non rientrasse tra quelle di cui all'art. 409 c.p.c. perché l'agente era una società, e affermava che la devoluzione agli arbitri rituali integrasse una questione di competenza, non di giurisdizione, per la natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale. La società agente proponeva regolamento di competenza, lamentando: tardività della declaratoria di incompetenza rispetto alla prima udienza ex art. 420 c.p.c.; violazione del contraddittorio; e, in sostanza, contestazione della pronuncia sulle spese. Il controricorso chiedeva il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto valida la procura rilasciata in primo grado ai fini del regolamento di competenza, perché la facoltà di proporlo non era espressamente esclusa dal mandato. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione delle norme violate, poiché le doglianze risultavano comunque dal contenuto dell'atto. Ha confermato che la devoluzione della controversia ad arbitri rituali integra una questione di competenza e non di giurisdizione. Nel merito, ha respinto i motivi relativi alla pretesa tardività del rilievo dell'incompetenza e alla violazione del contraddittorio, osservando che l'eccezione era stata tempestivamente sollevata dalla convenuta e che la questione era stata comunque dibattuta sin dalla prima udienza. Ha inoltre ritenuto non autonomamente censurabile la doglianza sulle spese, limitata a chiedere una diversa regolazione conseguente all'eventuale accoglimento del ricorso. Le spese sono state rinviate al definitivo e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c.

    norma posta a base della domanda di indennità dell'agente alla cessazione del rapporto

  • art. 409 c.p.c.

    delimita le controversie di lavoro; non ricorre quando il rapporto di agenzia vede come agente una società

  • art. 420 c.p.c.

    individua l'udienza rilevante nel processo del lavoro ai fini del rilievo delle questioni preliminari

  • art. 428 c.p.c.

    l'incompetenza territoriale va rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza in senso cronologico, quella fissata ex art. 415 c.p.c.

  • art. 415 c.p.c.

    la prima udienza fissata con il decreto di cui a tale articolo è il termine cronologico rilevante per il rilievo officioso dell'incompetenza

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato per il sistema delle preclusioni in materia di incompetenza

  • art. 47 c.p.c.

    norma speciale che consente il regolamento di competenza e prevale sulla disciplina generale della procura

  • art. 83 c.p.c.

    la procura speciale si presume conferita per un solo grado, salvo che la facoltà di proporre regolamento di competenza non sia esclusa

  • art. 375 n. 4 c.p.c.

    norma processuale richiamata nelle conclusioni del P.M. per la trattazione camerale

  • art. 380-ter c.p.c.

    norma processuale richiamata nelle conclusioni del P.M. per la decisione in camera di consiglio

  • art. 18 del contratto di agenzia

    clausola compromissoria che devolveva ad arbitrato tutte le controversie salvo quelle con intervento obbligatorio del P.M.

  • L. 5 gennaio 1994, n. 25

    richiamata quale base del riconoscimento della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    richiamato quale base del riconoscimento della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il difensore munito di procura speciale conferita per il giudizio di merito può proporre regolamento di competenza, salvo che il mandato escluda in modo espresso e inequivoco tale facoltà; il regolamento di competenza costituisce norma speciale prevalente rispetto alla regola generale di cui all'art. 83 c.p.c.
  • Nel processo del lavoro, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza deve avvenire entro la prima udienza in senso cronologico; se l'eccezione è stata tempestivamente proposta dalla parte resistente, non opera il limite previsto per il rilievo officioso.
  • La devoluzione della controversia ad arbitri rituali, in presenza di clausola compromissoria, pone una questione di competenza e non di giurisdizione, poiché l'arbitrato rituale ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.
  • Non sussiste violazione del contraddittorio quando la questione di competenza, eccepita dalla controparte sin dalla costituzione, venga discussa nel corso della prima udienza e nel successivo sviluppo del giudizio.
  • Una censura sulle spese che si limiti a chiedere una diversa regolazione conseguente all'eventuale accoglimento del ricorso non integra un autonomo motivo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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