Cassazione Civile, Ordinanza n. 04097/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura di un edificio condominiale durante lavori di manutenzione del tetto. Il proprietario dell'ultimo piano conveniva in giudizio il condominio, l'impresa appaltatrice e il geometra incaricato come progettista e direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento per omessa vigilanza e mancata adozione delle misure idonee a evitare il percolamento delle acque. Il tribunale accoglieva la domanda e riteneva la responsabilità solidale dei convenuti; la corte d'appello confermava la decisione quanto al professionista. Quest'ultimo ricorreva per cassazione con due motivi: 1) denunciava violazione e falsa applicazione di numerose norme sostanziali, in particolare degli artt. 1176 e 2697 c.c. e delle regole in tema di causalità, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente affermato la sua corresponsabilità senza adeguata prova della colpa, e che i danni dipendessero invece solo dalla condotta dell'impresa appaltatrice e dallo stato di degrado preesistente dell'immobile; 2) lamentava la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. e chiedeva la riduzione del risarcimento, deducendo un concorso del danneggiato o comunque la necessità di diminuire il quantum dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che la corte d'appello aveva motivato in modo coerente e puntuale sulla mancata corretta vigilanza del professionista sull'esecuzione dei lavori, qualificando come meramente formali le intimazioni rivolte all'impresa e rilevando l'omissione delle necessarie determinazioni immediate, tra cui l'informazione alla committenza della necessità di sostituire l'appaltatore per evitare i danni poi verificatisi. È stata quindi confermata la responsabilità concorrente del professionista sia verso il condomino danneggiato sia verso il condominio, con conseguente rigetto anche delle domande di manleva e di riduzione/esclusione del risarcimento ex art. 1227 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, per effetto dell'inammissibilità, è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La diligenza del professionista e i correlati obblighi di vigilanza sullo svolgimento dell'incarico sono richiamati come parametro della responsabilità; la censura che contesti tali valutazioni non può tradursi in una nuova lettura del merito.
Il richiamo al riparto dell'onere probatorio non consente, in cassazione, di ottenere una rivalutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito.
La richiesta di riduzione del risarcimento è stata respinta perché fondata su censure di merito non idonee a superare la motivazione della corte territoriale, che aveva escluso un fondamento per la diminuzione del danno.
Richiamato per la responsabilità solidale dei soggetti che abbiano concorso a causare il danno.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
È la norma processuale che ha consentito la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito.
- Quando la corte territoriale abbia motivato in modo coerente sulla mancata vigilanza del professionista e sulla sua partecipazione causale al danno, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
- La deduzione di una riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. non è scrutinabile in cassazione se si risolve nella contestazione dell'apprezzamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.
- Il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con l'appaltatore, se non assicura un'effettiva vigilanza sull'esecuzione dell'opera e omette di adottare tempestivamente le misure necessarie a impedire il danno.
- La responsabilità solidale dei soggetti che concorrono alla causazione del medesimo pregiudizio giustifica la condanna nei confronti del danneggiato e la reiezione delle domande di manleva o di riduzione del danno non sorrette da specifiche ragioni giuridicamente decisive.
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