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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13539/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La lite nasce da un contratto qualificato dalle parti come affitto di due rami d'azienda, relativo a una struttura alberghiera. In primo grado era stata accolta l'eccezione dell'affittuario circa la pretesa simulazione relativa del contratto, con diversa qualificazione in termini locatizi; la corte d'appello ha invece escluso la simulazione e ha ritenuto che le dichiarazioni negoziali manifestassero la volontà di concedere in godimento un complesso di beni produttivo, e non i soli immobili. L'affittuario ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369, 1571 e 2555 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato il contratto come affitto d'azienda valorizzando elementi accessori e senza considerare che l'oggetto effettivo sarebbe stato limitato al godimento degli immobili, privi di destinazione produttiva. Ha quindi chiesto una nuova lettura interpretativa del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito sull'interpretazione del contratto, attività preclusa in sede di legittimità se non entro i limiti del vizio motivazionale o della specifica deduzione della violazione dei canoni interpretativi. Ha inoltre osservato che la corte d'appello aveva interpretato il negozio nel rispetto dei criteri legali, armonizzando testo contrattuale e comportamento successivo delle parti, senza attribuire significati estranei al senso delle parole o incorrere in irrazionalità manifesta. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il richiamo ai canoni ermeneutici non consente in cassazione una diversa ricostruzione del contenuto della volontà contrattuale se la censura si limita a contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione complessiva delle clausole va denunciata in cassazione solo indicando in modo specifico il discostamento del giudice di merito dal criterio legale, non mediante una generica proposta di lettura diversa.

  • art. 1364 c.c.

    La doglianza sul significato delle espressioni generali è inammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del testo negoziale.

  • art. 1365 c.c.

    L'argomento relativo all'indicazione esemplificativa non è scrutinabile in cassazione quando si traduce in un dissenso interpretativo di merito.

  • art. 1366 c.c.

    Il rispetto della buona fede nell'interpretazione del contratto è escluso solo ove la lettura del giudice di merito sia manifestamente contraria a buona fede; qui la corte ha ritenuto che ciò non ricorresse.

  • art. 1369 c.c.

    La regola dell'interpretazione conforme alla natura e all'oggetto del contratto non può essere invocata per sollecitare una nuova valutazione di merito se l'interpretazione adottata è logicamente congrua.

  • art. 1571 c.c.

    La norma è richiamata nel contesto della contrapposizione tra locazione e affitto d'azienda, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa qualificazione del rapporto.

  • art. 2555 c.c.

    La nozione di azienda è utilizzata per sostenere la qualificazione del negozio come affitto di azienda; la Corte ha ritenuto corretta, in fatto, la lettura della corte d'appello in tal senso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è deducibile in cassazione solo se specificamente illustrata nel modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'interpretazione del contratto è sindacabile nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non tramite una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e in cassazione non può essere sostituita da una diversa lettura del testo contrattuale, salvo l'allegazione specifica della violazione dei canoni legali di ermeneutica o del vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La censura di violazione degli artt. 1362 ss. c.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai criteri interpretativi; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa, ancorché plausibile, del contratto.
  • Quando la decisione di merito interpreta il contratto in modo coerente con il tenore letterale delle clausole e con il comportamento successivo delle parti, senza attribuire significati estranei al testo o incorrere in manifeste illogicità, la censura di legittimità tende a risolversi in un inammissibile riesame del fatto.
  • La qualificazione del rapporto come affitto d'azienda o come diversa figura contrattuale non è sindacabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a una rivalutazione del contenuto economico-funzionale dell'accordo e degli elementi di contorno.

Come è indicizzato

MaterieConferma
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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