Cassazione Penale, Sentenza n. 38350/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la loro richiesta di riesame cautelare reale ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di perquisizione personale e locale del 23/03/2022 e il conseguente sequestro (eseguito il 29/03/2022) di un bilancino di precisione e somme di denaro, per reati in materia di stupefacenti (artt. 110 c.p., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Il difensore deduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere la richiesta inammissibile: il decreto di perquisizione sarebbe stato sufficientemente specifico sui beni da sottoporre a sequestro e la Polizia giudiziaria non aveva rinvenuto stupefacenti ma solo denaro e bilancino; inoltre il P.M. non avrebbe emesso decreto di convalida, ritenendo il sequestro ricompreso nell'art. 252 c.p.p.
La decisione
Il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché il difensore, in data 13/09/2022, ha rinunciato al ricorso. La Corte ha pertanto pronunciato la declaratoria di inammissibilità ai sensi degli artt. 589, comma 2 e 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (in base all'art. 616 c.p.p.), evidenziando che l'art. 616 non distingue le cause di inammissibilità e che la sanzione pecuniaria si applica anche in caso di rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame cautelare reale; nell'ambito del procedimento i ricorrenti avevano chiesto il riesame del decreto di perquisizione e del sequestro eseguito.
Riferita in relazione alla possibilità che il sequestro eseguito dalla Polizia giudiziaria possa rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 252; nel caso i ricorrenti sostenevano che il P.M. non avesse emesso decreto di convalida ritenendo il sequestro ricompreso in tale norma.
Richiamato come norma che configura il concorso di persone nel reato; è parte della contestazione sostanziale (reato collegato agli stupefacenti).
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti che disciplina le fattispecie penalmente rilevanti in materia di sostanze stupefacenti; è la norma sostanziale contestata all'origine del provvedimento di perquisizione e sequestro.
art. 589, comma 2 cod. proc. pen.
Richiama la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione; su tale base la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità in caso di rinuncia al ricorso; la Corte ha adottato la pronuncia di inammissibilità in virtù di questa disposizione.
Prevede la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha affermato che tale sanzione si applica indipendentemente dalla causa di inammissibilità (anche in caso di rinuncia).
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Citata come riferimento giurisprudenziale relativo a ipotesi di inammissibilità; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 616 non distingue tra diverse cause di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità e impedisce alla Corte di decidere sul merito della questione sottoposta.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tale sanzione si applica indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità.
- Quando si impugna un decreto di perquisizione e sequestro tramite riesame (art. 324 c.p.p.), è importante documentare la specificità del decreto e la pertinenza dei beni sequestrati rispetto all'ipotesi di reato; l'assenza di stupefacenti e il sequestro di denaro possono dar luogo a contestazioni sulla pertinenza e sulla necessità di convalida.
- Se il sequestro viene ritenuto operato nell'ambito delle fattispecie previste dall'art. 252 c.p.p., potrebbero sorgere questioni diverse rispetto a quelle relative a sequestri disposti da decreto; tuttavia, in caso di rinuncia al gravame, tali questioni rimangono non decise.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare le conseguenze economiche e processuali (spese e sanzione pecuniaria), oltre all'impatto sulla possibilità di far valere le questioni di merito in sede giurisdizionale.
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