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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38350/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la loro richiesta di riesame cautelare reale ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di perquisizione personale e locale del 23/03/2022 e il conseguente sequestro (eseguito il 29/03/2022) di un bilancino di precisione e somme di denaro, per reati in materia di stupefacenti (artt. 110 c.p., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Il difensore deduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere la richiesta inammissibile: il decreto di perquisizione sarebbe stato sufficientemente specifico sui beni da sottoporre a sequestro e la Polizia giudiziaria non aveva rinvenuto stupefacenti ma solo denaro e bilancino; inoltre il P.M. non avrebbe emesso decreto di convalida, ritenendo il sequestro ricompreso nell'art. 252 c.p.p.

La decisione

Il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché il difensore, in data 13/09/2022, ha rinunciato al ricorso. La Corte ha pertanto pronunciato la declaratoria di inammissibilità ai sensi degli artt. 589, comma 2 e 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (in base all'art. 616 c.p.p.), evidenziando che l'art. 616 non distingue le cause di inammissibilità e che la sanzione pecuniaria si applica anche in caso di rinuncia all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame cautelare reale; nell'ambito del procedimento i ricorrenti avevano chiesto il riesame del decreto di perquisizione e del sequestro eseguito.

  • art. 252 cod. proc. pen.

    Riferita in relazione alla possibilità che il sequestro eseguito dalla Polizia giudiziaria possa rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 252; nel caso i ricorrenti sostenevano che il P.M. non avesse emesso decreto di convalida ritenendo il sequestro ricompreso in tale norma.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma che configura il concorso di persone nel reato; è parte della contestazione sostanziale (reato collegato agli stupefacenti).

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma del testo unico sugli stupefacenti che disciplina le fattispecie penalmente rilevanti in materia di sostanze stupefacenti; è la norma sostanziale contestata all'origine del provvedimento di perquisizione e sequestro.

  • art. 589, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiama la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione; su tale base la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità in caso di rinuncia al ricorso; la Corte ha adottato la pronuncia di inammissibilità in virtù di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha affermato che tale sanzione si applica indipendentemente dalla causa di inammissibilità (anche in caso di rinuncia).

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Citata come riferimento giurisprudenziale relativo a ipotesi di inammissibilità; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 616 non distingue tra diverse cause di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità e impedisce alla Corte di decidere sul merito della questione sottoposta.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tale sanzione si applica indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità.
  • Quando si impugna un decreto di perquisizione e sequestro tramite riesame (art. 324 c.p.p.), è importante documentare la specificità del decreto e la pertinenza dei beni sequestrati rispetto all'ipotesi di reato; l'assenza di stupefacenti e il sequestro di denaro possono dar luogo a contestazioni sulla pertinenza e sulla necessità di convalida.
  • Se il sequestro viene ritenuto operato nell'ambito delle fattispecie previste dall'art. 252 c.p.p., potrebbero sorgere questioni diverse rispetto a quelle relative a sequestri disposti da decreto; tuttavia, in caso di rinuncia al gravame, tali questioni rimangono non decise.
  • Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare le conseguenze economiche e processuali (spese e sanzione pecuniaria), oltre all'impatto sulla possibilità di far valere le questioni di merito in sede giurisdizionale.

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