Cassazione Penale, Sentenza n. 38156/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha ammesso l'introduzione in Cassazione della remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione; ha annullato senza rinvio la sentenza del Giudice di Pace perché il reato è estinto per remissione di querela accettata; ha inoltre disposto che le spese processuali siano poste a carico del querelato
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di condanna per il reato contestato (indicati gli artt. 40 e 590 c.p.), rilevando che dopo la pronuncia e prima della scadenza del termine per l'impugnazione era intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa, regolarmente accettata dall'imputato, e chiedendo che tale sopravvenuta condizione di procedibilità fosse considerata per dichiarare estinto il reato
Norme richiamate
Citato nell'imputazione; nel testo della sentenza non è svolta un'interpretazione specifica di tale norma ai fini della decisione, che si fonda invece sulla remissione della querela
Norma che disciplina il reato contestato all'imputato; la decisione non entra nel merito della colpevolezza, perché il reato è stato estinto per sopravvenuta remissione della querela
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente) e Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011 (Cagnazzo)
Principi richiamati per affermare l'ammissibilità del ricorso in Cassazione finalizzato a introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione
Massime di principio
- Nei reati perseguibili a querela, la remissione della querela da parte della persona offesa, se accettata dall'imputato, estingue il reato e determina l'improcedibilità dell'azione penale
- È ammissibile impugnare in Cassazione soltanto per introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma entro il termine per proporre l'impugnazione; in tal caso la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- Quando il reato è estinto per remissione della querela non si procede alla valutazione di merito sulla colpevolezza: la sentenza di condanna va annullata senza rinvio
- Salvo diversa pattuizione, le spese processuali sono poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione della querela
- È fondamentale depositare tempestivamente e documentalmente la remissione della querela e la relativa accettazione per poter ottenere l'effetto estintivo anche se la remissione interviene dopo la sentenza impugnata
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