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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38157/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) pronunciata dal Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 590-bis c.p.; motivo unico: illegittimità della pena ex art. 448, comma 2-bis c.p.p. e violazione dell'art. 222, comma 2, del codice della strada per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha affermato che l'art. 222 c.d.s. (commi 1 e 2) impone l'applicazione della sospensione o revoca della patente anche nelle ipotesi di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (n. 21369/2019) sulla ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando vi è omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo alle sanzioni amministrative accessorie e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Brescia per nuovo esame su tale questione.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Reato contestato (lesioni personali stradali aggravate) che integra la fattispecie cui si collega l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada.

  • art. 222 cod. strada

    Prevede l'applicazione della sospensione o revoca della patente di guida nei casi previsti, comprensiva delle ipotesi di reato di cui all'art. 590-bis; si applica anche quando la pena è determinata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.).

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio abbreviato del patteggiamento e la determinazione della pena concordata; tuttavia non esclude la necessità che il giudice di merito si pronunci sulle sanzioni amministrative accessorie collegate al reato.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal Procuratore generale in relazione alla presunta illegittimità della pena: la censura riguarda la corretta applicazione delle conseguenze della determinazione della pena e delle statuizioni accessorie che il giudice deve comunque valutare.

  • Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (massima)

    Principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative; legittima quindi l'impugnazione del Procuratore generale per tale motivo.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque provvedere anche sulle sanzioni amministrative accessorie connesse al reato; la loro omissione costituisce una lacuna che dev'essere colmata dal giudice di merito.
  • L'omessa o erronea applicazione di sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., secondo il principio stabilito dalle Sezioni Unite.
  • Se la Cassazione accerta l'omissione relativa alle sanzioni amministrative accessorie, la decisione viene annullata limitatamente a quel punto e il procedimento viene rinviato al giudice di merito per un nuovo esame e per pronunciarsi sulle sanzioni mancanti.
  • L'art. 222 c.d.s. (sospensione/revoca patente) si applica anche quando la pena è stata determinata con patteggiamento per reati stradali rilevanti (es. art. 590-bis c.p.), pertanto il giudice deve valutare e disporre tali misure accessorie.
  • La difesa può eccepire l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, ma la giurisprudenza di legittimità (Sez. U.) ha chiarito la legittimità di tali impugnazioni quando riguardano omissioni nelle statuizioni amministrative accessorie.

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