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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38161/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca avverso il provvedimento del 16/06/2021, con cui erano state poste a carico dell'imputato le spese di custodia del veicolo sequestrato nonostante la successiva sentenza di assoluzione. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 150, comma 2, d.P.R. 115/2002 (disciplina delle spese di custodia e conservazione) e denunciava che il Giudice dell'esecuzione aveva qualificato il gravame come "istanza" anziché trasferire il ricorso al giudice competente o trattarlo come opposizione ex art. 667 c.4 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Brindisi per nuovo esame. La Corte ha stabilito che l'atto dichiarato inammissibile doveva essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p. e trattato in camera di consiglio partecipata ai sensi dell'art. 666 comma 3 c.p.p., non deciso de plano. Non è stata però decisa nel merito la questione dell'addebito delle spese di custodia, che dovrà essere nuovamente valutata dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002, art. 150, comma 2

    La norma disciplina le spese di custodia e conservazione indicando che gravano sull'avente diritto alla restituzione; la Corte non risolve nel merito l'applicazione nel caso concreto ma richiama la necessità di un corretto inquadramento procedurale dell'impugnazione prima di decidere sull'addebito.

  • codice di procedura penale, art. 667, comma 4

    L'atto proposto contro il provvedimento di esecuzione doveva essere qualificato come opposizione ai sensi di questa disposizione, per la quale è prevista la trattazione in camera di consiglio con le garanzie procedurali conseguenti.

  • codice di procedura penale, art. 666, comma 3

    Stabilisce che l'opposizione ex art. 667 c.4 vada trattata in camera di consiglio con partecipazione; la mancata osservanza di tale procedura ha reso illegittimo il provvedimento che ha dichiarato l'atto inammissibile de plano.

Massime di principio

  • Se contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione viene proposto un gravame, occorre qualificare correttamente l'atto: molte contestazioni devono essere trattate come opposizione ex art. 667 c.4 c.p.p., non come semplici istanze.
  • L'opposizione ex art. 667 c.4 c.p.p. deve essere trattata in camera di consiglio con partecipazione ai sensi dell'art. 666 c.3 c.p.p.; il giudice non può dichiarare inammissibile de plano senza osservare tale procedimento.
  • Quando è in gioco la restituzione di beni dopo un'assoluzione, il giudice deve considerare la disciplina delle spese di custodia (d.P.R. 115/2002, art.150) ma la valutazione sostanziale sull'addebito delle spese richiede il corretto inquadramento e lo svolgimento del contraddittorio.
  • La Corte di Cassazione può annullare e rinviare quando rileva vizi procedurali che impediscono una corretta valutazione di merito; il rinvio comporta che il giudice di merito riesamini anche le questioni sostanziali alla luce della corretta procedura.

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