Cassazione Penale, Sentenza n. 38160/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'indennizzo per presunta ingiusta detenzione subita da Piselli Dario a seguito di ordinanza di custodia in carcere emessa il 15/01/2000 per associazione di stampo mafioso e reati connessi. Successivamente la misura era stata sostituita con gli arresti domiciliari (terminati l'08/04/2002) e il procedimento si era concluso con diverse pronunce: assoluzione nel merito su alcune imputazioni (sentenza del 08/07/2019, formula perche il fatto non sussiste) e, per altre imputazioni, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione pronunciata dal GUP ai sensi dell'art. 425 c.p.p. I ricorrenti contestavano l'ordinanza di inammissibilita adottata dalla Corte d'Appello di Perugia, deducendo violazione degli artt. 314, 315 e 425 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la prescrizione non equivale a prova di colpevolezza e non dovrebbe precludere il diritto all'indennizzo ex art. 314.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni e per almeno una di esse non e intervenuta una pronuncia assolutoria nel merito ma una pronuncia (anche per prescrizione) che rimane idonea, da sola, a legittimare la misura cautelare, viene meno il presupposto per l'indennizzo. Pertanto il Giudice della riparazione aveva correttamente negato la riparazione, non essendo venuto meno il titolo legittimante la compressione della libertà. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente per euro 1000 ciascuno.
Norme richiamate
Disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione: la Corte ha applicato il principio che l'indennizzo non sorge se il provvedimento restrittivo era fondato su contestazioni per le quali non si e' verificata una pronuncia di proscioglimento nel merito idonea ad escludere il titolo della misura
Norma collegata alla materia della riparazione e all'effetto delle pronunce che estinguono il reato; richiamata nella contestazione ma la valutazione della Corte ha privilegiato la natura delle pronunce che hanno riguardato le diverse imputazioni
Consente al GUP di pronunciare non luogo a procedere per intervenuta prescrizione; la Corte ha ritenuto che tale pronuncia, pur non essendo una assoluzione di merito, puo' risultare sufficiente a giustificare il provvedimento cautelare se la contestazione prescritta era autonomamente idonea a legittimarlo
Giurisprudenza (Sez.4, n. 5621 del 16/10/2013, Colucci)
Principio interpretato: se il provvedimento restrittivo e' fondato su piu contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, purché non sia autonomamente idonea a legittimare la compressione della liberta', non fa sorgere il diritto all'indennizzo se per altre imputazioni sussisteva titolo legittimante la misura
Massime di principio
- Quando la misura cautelare e' fondata su piu imputazioni, per ottenere l'indennizzo e' necessario che venga meno il titolo che legittimava la misura per tutte le imputazioni rilevanti; la presenza di una contestazione residua che giustificava la custodia impedisce l'indennizzo
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non equivale automaticamente a una dichiarazione di innocenza e, se quell'imputazione era autonomamente idonea a giustificare la misura cautelare, puo' escludere il diritto all'indennizzo
- Un'assoluzione piena e di merito per le imputazioni che avevano legittimato la misura e' il fattore che maggiormente puo' dare titolo all'indennizzo; in assenza di tale assoluzione, le pronunce di non luogo per prescrizione possono comunque impedire la riparazione
- Nelle valutazioni del diritto all'indennizzo e' essenziale ricostruire quali specifiche imputazioni hanno costituito il fondamento del provvedimento restrittivo e verificare se per tutte esse e' intervenuta una pronuncia che elimina il titolo della misura
- Le questioni processuali relative all'inammissibilita o al merito dei ricorsi possono comportare condanne alle spese e somme a carico dei ricorrenti se il ricorso non e' accolto
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