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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23760/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice per ottenere l'inefficacia nei suoi confronti di atti dispositivi compiuti dal debitore, consistiti nella cessione dell'intera quota di partecipazione al capitale di una società e nella cessione della nuda proprietà di un immobile. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione, dichiarando l'inefficacia degli atti. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provati il credito della attrice e l'eventus damni; (2) omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice d'appello avrebbe trascurato che il patrimonio residuo comprendeva altre quote societarie e un finanziamento soci; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando un erroneo governo delle prove e dell'onere probatorio in ordine alla capienza del patrimonio residuo a soddisfare il credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo diretto a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, quindi non scrutinabile in sede di legittimità; ha reputato il secondo motivo inammissibile perché la questione della capienza residua del patrimonio era stata esaminata dalla corte d'appello, che aveva motivato sulla non sufficienza di altri beni e sulla non affidabilità delle quote sociali come garanzia stabile del credito; ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché le doglianze attenevano alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, e perché la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale norma sull'azione revocatoria ordinaria; la censura del ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché volta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto in appello sui presupposti dell'azione, in particolare credito ed eventus damni.

  • art. 360 c.p.c.

    invocato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che le censure formulate integrassero vizi deducibili in cassazione, perché dirette a contestare valutazioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare un cattivo governo della prova; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché attinente alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha affermato che tale censura non è ammissibile se mira solo a sollecitare una diversa lettura del compendio istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ribadito che la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova tra le parti, non quando si censuri la valutazione delle prove già acquisite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo del ricorrente, in quanto soccombente in un ricorso inammissibile, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, poiché il sindacato della Cassazione non si estende alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di revocatoria ordinaria, l'eventus damni può essere ravvisato quando gli atti dispositivi incidano negativamente sulla garanzia patrimoniale del creditore; la contestazione deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non può limitarsi a prospettare, in astratto, l'esistenza di ulteriori cespiti.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non è invece uno strumento per contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove offerte.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto sia stato comunque considerato e valutato dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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