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Sentenza

Sentenza del 13/01/2025 n. 29 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva richiesto il rimborso di ritenute (Irpef anno 2011 e Iva anno 2013) ritenute indebitamente attribuite in dichiarazione relativamente alle quote di partecipazione nello studio associato. L'Ufficio negò il rimborso per decadenza ex art. 38 DPR 602/73 (termine di 48 mesi). Il contribuente eccepì che il dies a quo dovesse decorrere dalle pronunce della CTP riguardanti l'altra socia; le Commissioni tributarie di primo grado avevano invece accolto i suoi ricorsi riconoscendogli il diritto al rimborso. L'Agenzia proponeva appello per riformare tali sentenze.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il diritto al rimborso fosse ormai decaduto: l'istanza di rimborso è stata presentata l'8 gennaio 2021, ben oltre il termine di 48 mesi decorrente dalla data in cui le ritenute erano state operate. È stata respinta la tesi del contribuente che voleva far decorrere il termine dalla data delle sentenze della CTP relative alla socia; la Corte ha osservato che l'art. 5 TUIR attribuisce i redditi ai soci in base alla quota di partecipazione indipendentemente dall'effettivo percepimento e che il contribuente avrebbe potuto presentare una dichiarazione integrativa o tempestiva istanza di rimborso. Di conseguenza le sentenze di primo grado (n. 370/2022 e n. 371/2022) sono state annullate. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 DPR 602/73

    Stabilisce il termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso delle ritenute; la Corte ha ritenuto tale termine decorrente dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata.

  • art. 36-ter DPR 600/73

    Norma utilizzata dall'Ufficio per il controllo formale e la rettifica delle ritenute; nel caso ha consentito all'Ufficio di rettificare la quota di ritenute spettanti in base alla quota di partecipazione dichiarata.

  • art. 5 TUIR

    Principio di trasparenza: i redditi prodotti dalle associazioni professionali sono imputati ai soci secondo la quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione; la Corte lo ha ritenuto ostativo alla ricostruzione fondata su un criterio di 'effettività' delle ritenute.

  • art. 22 TUIR

    Richiamato in relazione al criterio di trasparenza dell'imputazione dei redditi e delle ritenute nei rapporti tra società/associazione e soci.

Massime di principio

  • L'istanza di rimborso per ritenute è soggetta a decadenza: va presentata entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata; non è rinviabile alla data di pronunce giudiziali relative a terzi o ad altri soci.
  • Nei rapporti in associazioni professionali i redditi e le relative conseguenze fiscali si imputano ai soci secondo la quota di partecipazione (art. 5 TUIR), indipendentemente dall'effettiva percezione; una diversa attribuzione delle ritenute in dichiarazione non modifica automaticamente il dies a quo della decadenza.
  • Se si scopre un errore di imputazione delle ritenute è necessario agire tempestivamente: presentare dichiarazione integrativa o istanza di rimborso entro i termini di legge, o si rischia la decadenza.
  • La conoscibilità della situazione fiscale (ad es. tramite inviti al versamento o atti notificati a un altro socio) può essere considerata elemento per ritenere che il contribuente potesse agire nei termini; quindi conservare e valutare tempestivamente la documentazione e le comunicazioni dell'Ufficio è fondamentale.
  • In controversie non pacifiche la parte pubblica può ottenere la riforma di decisioni favorevoli al contribuente se dimostra la decadenza o il mancato rispetto dei termini formali; le spese di lite possono essere compensate quando la materia è controversa.

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