Sentenza del 13/01/2025 n. 4 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi locali - Avviso di accertamento Tasi - Requisito motivazionale dell'avviso - Conoscibilità della pretesa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento TASI per presunto vizio motivazionale: si contestava che l'atto non contenesse una motivazione sufficiente a rendere conoscibile la pretesa tributaria e quindi a consentire un'efficace difesa sull'an e sul quantum
La decisione
il giudice ha ritenuto infondato il vizio motivazionale; aderendo alla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 6796/2020), ha stabilito che l'obbligo di motivazione è assolto quando il contribuente può conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali (estremi soggettivi e oggettivi, fatti astrattamente giustificativi) e quindi contestarne l'an e il quantum. Ne consegue che una motivazione 'semplificata' è sufficiente se consente al destinatario di individuare le ragioni dell'ente e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. Il ricorso è stato pertanto respinto e ha avuto successo la posizione dell'ente impositore
Norme richiamate
Cass. sent. n. 6796/2020
il principio secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e quindi di contestare efficacemente l'an e il quantum; è sufficiente l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi e degli estremi soggettivi e oggettivi
norme relative alla TASI / avviso di accertamento (tributi locali)
la motivazione dell'avviso di accertamento in materia di tributi locali ha la finalità di rendere conoscibile la pretesa tributaria; non è necessario un livello probatorio esaustivo nell'atto, purché siano indicati gli elementi essenziali che consentono al contribuente di difendersi
Massime di principio
- Il vizio motivazionale sussiste solo se l'avviso impedisce concretamente al contribuente di conoscere l'an e il quantum della pretesa: se gli elementi essenziali sono indicati, la motivazione è adeguata
- È sufficiente che l'atto indichi gli estremi soggettivi e oggettivi e i fatti astrattamente giustificativi; la verifica dell'effettivo verificarsi dei fatti e della loro idoneità è rimessa al giudizio di merito
- Una motivazione 'semplificata' è ammessa quando persegue la funzione informativa e difensiva dell'atto; non è richiesta una dimostrazione probatoria completa nell'avviso
- In situazioni analoghe, il contribuente che ritenga la motivazione carente deve dimostrare che è rimasto impedito nell'individuare l'an o il quantum; in caso contrario il ricorso rischia di essere respinto
- Per cautelarsi, l'ente impositore dovrebbe comunque indicare chiaramente periodo d'imposta, base imponibile, aliquota e calcolo dell'imposta; il contribuente, se necessario, può chiedere chiarimenti o presentare istanza per conoscere i criteri adottati
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