Sentenza del 13/01/2025 n. 5 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi erariali - Avviso di accertamento Iva - Trasformazione societaria a responsabilità limitata - Responsabilità personale e solidale dei rappresentanti - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento IVA con cui si era tentato di ritenere personalmente e solidalmente responsabili i rappresentanti dell'associazione dopo la trasformazione in società a responsabilità limitata; il ricorrente ha dedotto che, a seguito della trasformazione, i debiti della preesistente associazione sono stati assunti dalla società subentrante e che la responsabilità personale e solidale degli amministratori prevista dall'art. 38 c.c. non sussiste più
La decisione
il giudice ha ritenuto che, conformemente all'art. 2500-novies c.c., la trasformazione produce l'assunzione dei debiti da parte della società subentrante e che la responsabilità personale e solidale dei rappresentanti prevista dall'art. 38 c.c. viene meno dopo la trasformazione; è richiamata la tutela dei creditori attraverso il termine di 60 giorni per proporre opposizione dall'ultimo adempimento pubblicitario. Ne consegue l'impossibilità di mantenere la responsabilità personale dei rappresentanti contestata con l'avviso di accertamento
Norme richiamate
la norma subordina l'efficacia della trasformazione all'assenza di opposizioni da parte dei creditori entro 60 giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario; essa tutela i creditori dell'ente trasformato e consente loro di opporsi all'intera operazione quando la nuova forma non garantisce lo stesso livello di tutela patrimoniale e amministrativa
riferimento agli adempimenti pubblicitari (iscrizione nel registro delle imprese e, se previsto, nel registro delle persone giuridiche) che fanno decorrere il termine per l'opposizione dei creditori previsto dall'art. 2500-novies
prima della trasformazione prevedeva la responsabilità personale e solidale dei rappresentanti e di chi aveva agito in nome e per conto dell'associazione; la sentenza afferma che tale responsabilità viene meno a seguito della trasformazione in società a responsabilità limitata, salvo diverse situazioni legali o opposizioni tempestive dei creditori
Massime di principio
- La trasformazione di un ente associativo in società a responsabilità limitata comporta, di norma, il trasferimento dei debiti all'ente subentrante e la perdita della responsabilità personale e solidale degli amministratori come prevista per l'associazione.
- I creditori dell'ente trasformato devono esercitare l'azione di opposizione entro 60 giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario (iscrizione nei registri pertinenti) ai sensi dell'art. 2500-novies c.c.; l'opposizione tempestiva può incidere sull'efficacia della trasformazione nei loro confronti.
- L'Amministrazione finanziaria non può, in via ordinaria, ricondurre a responsabilità personale dei precedenti rappresentanti una pretesa tributaria dopo una trasformazione valida senza verificare l'assenza di opposizioni e la regolarità degli adempimenti pubblicitari.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare le date di iscrizione e l'eventuale esistenza di opposizioni creditorie, nonché se sussistano fattispecie autonome di responsabilità personale (es. frode, dichiarazioni false, responsabilità previste da norme tributarie specifiche) che possano derogare al principio generale.
- Per la difesa del contribuente è utile documentare lo stato patrimoniale e la tempestività degli adempimenti pubblicitari e, se necessario, eccepire l'inefficacia dell'avviso nei confronti dei singoli rappresentanti quando la trasformazione è avvenuta secondo le norme previste.
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