Cassazione Civile, Ordinanza n. 26822/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva irrogato una sanzione pecuniaria per asserita violazione delle disposizioni sugli apparecchi da gioco e sull'autorizzazione alla raccolta scommesse. Il destinatario dell'ingiunzione aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'amministrazione, aveva riformato la decisione rigettando l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi, tutti centrati sulla nullità della notificazione dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza: (1) notifica a soggetto diverso dal destinatario senza prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa; (2) notifica eseguita al domicilio fisico anziché a quello digitale; (3) ulteriore censura, sempre sulla notifica al domicilio fisico, sostenendo che con l'introduzione del domicilio digitale la notificazione dell'appello avrebbe dovuto essere eseguita all'indirizzo PEC del difensore anche se non indicato negli atti. La Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze e le ha ritenute infondate, rilevando che nella procura il ricorrente aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore e che l'indicazione della PEC riguardava solo avvisi, notificazioni e comunicazioni di cancelleria; inoltre la notifica postale era stata consegnata a persona addetta alla ricezione presso lo studio, con spedizione della raccomandata informativa, circostanze che fanno fede sino a querela di falso. Ha quindi affermato che il procedimento notificatorio si era perfezionato e che lo scopo dell'atto era stato raggiunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso la nullità della notifica dell'appello, ritenendo corretta la notificazione presso il domicilio eletto e valida la consegna a persona addetta alla ricezione nello studio del difensore, con successiva spedizione della raccomandata informativa. Ha richiamato la disciplina della notificazione a mezzo posta e il principio per cui, quando l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario ma legittimata alla ricezione, la notifica si perfeziona con l'invio della raccomandata informativa; ha altresì osservato che lo scopo della notifica era stato raggiunto ex art. 156, comma 3, c.p.c. Il ricorso è stato dunque rigettato. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l'Agenzia non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 4 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre nullità processuali relative alla notificazione
art. 330 c.p.c.
la notificazione dell'impugnazione va eseguita presso il domicilio eletto nel giudizio
art. 133, comma 3, c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle comunicazioni di cancelleria, ma non ritenuto decisivo per la notificazione dell'appello
art. 134, comma 3, c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle comunicazioni di cancelleria, ma non ritenuto decisivo per la notificazione dell'appello
art. 156, comma 3, c.p.c.
la nullità della notificazione è esclusa quando l'atto ha raggiunto il suo scopo
art. 7, comma 6, legge n. 890 del 1982
per la notifica a mezzo posta con consegna a persona diversa dal destinatario, il perfezionamento richiede la spedizione della raccomandata informativa al destinatario
art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248 del 2007
ha introdotto il comma 6 dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, rilevante per la disciplina della notifica postale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
artt. 88 e 110, comma 9, lettera f-bis, TULPS
costituiscono il fondamento sostanziale dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, relativa ad apparecchi da gioco e attività di raccolta scommesse
Massime di principio
- L'impugnazione va notificata presso il domicilio eletto nel giudizio; l'indicazione di un indirizzo PEC per comunicazioni o notificazioni di cancelleria non equivale, di per sé, a elezione di domicilio digitale per la notificazione dell'atto di appello.
- La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, ma addetta alla ricezione presso il domicilio del difensore o comunque legittimata a riceverlo, è valida se segue la spedizione della raccomandata informativa al destinatario.
- Le attestazioni risultanti dall'avviso di ricevimento e dalla relata di notifica fanno fede fino a querela di falso.
- La nullità della notificazione è esclusa quando, nonostante eventuali irregolarità formali, l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla notificazione dell'atto di appello non è fondata se la parte dimostra soltanto un'alternativa modalità ideale di notifica, ma non un effettivo vizio idoneo a impedire la conoscenza dell'atto.
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