Cassazione Penale, Sentenza n. 25882/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Gup del 25/07/2023; due censure principali: 1) violazione dell'art. 37 c.p. per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, che il ricorrente riteneva dovesse avere durata pari alla pena principale (quattro anni e dieci mesi); 2) violazione degli artt. 133 c.p. e 86 d.P.R. n.309/1990 in relazione all'espulsione dal territorio dello Stato, contestando l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto dato che avrebbe attività lavorativa a Santo Domingo, avrebbe tenuto una condotta collaborativa e i precedenti sarebbero eterogenei e indicativi di scarsa capacità a delinquere
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Prima doglianza ritenuta manifestamente infondata: l'interdizione dai pubblici uffici è disciplinata dagli artt. 28 e 29 c.p. e non dall'art. 37; poiché alla fattispecie si applicava una pena di reclusione pari a tre anni (già al netto della diminuzione processuale), la durata di cinque anni dell'interdizione è conforme all'art. 29, comma 1. Seconda doglianza inammissibile: il giudice di merito ha adeguatamente motivato la pericolosità sociale (legami con ambienti di spaccio di droga pesante, anche internazionale, e mancanza di lecite fonti di reddito); le censure difensive miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in Cassazione (limiti del sindacato ex art. 606 c.p.p.) e risultavano generiche o assertive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende (applicazione dell'art. 616 c.p.p. rilevando la sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale), e il ricorso è stato rigettato per inammissibilità
Norme richiamate
Procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata era stata resa nell'ambito di tale procedimento
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma penale in materia di stupefacenti relativa ai reati contestati; la sentenza riguarda reati connessi al traffico di droghe
Norma indicata tra i reati per i quali è stata pronunciata la condanna; il testo processuale non dettaglia ulteriormente la fattispecie, quindi è richiamata come titolo di reato
Disciplina la durata di 'altre pene accessorie temporanee'; la Corte ha precisato che non è la norma corretta per regolare l'interdizione dai pubblici uffici nel caso concreto
Regolano l'interdizione dai pubblici uffici; in particolare l'art. 29, comma 1, stabilisce che la condanna alla reclusione non inferiore a tre anni comporta l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, giustificando la durata applicata
Norma sul trattamento della pena e su circostanze che possono incidere su misure accessorie/espulsione; citata dal ricorrente in relazione alla necessità di valutare la pericolosità sociale per l'espulsione
art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione in materia di espulsione prevista per reati connessi allo stupefacente; il ricorrente contestava l'applicazione in mancanza di adeguata prova della pericolosità sociale
Definisce i limiti del sindacato di legittimità della Corte di cassazione; la Corte ha richiamato questo articolo per escludere la possibilità di una rivalutazione del quadro istruttorio (verifica dei fatti)
Prevede conseguenze economiche per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende di €3.000,00, rilevando l'assenza di elementi per ritenere culpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000)
Massime di principio
- L'interdizione dai pubblici uffici segue la disciplina specifica degli artt. 28-29 c.p.: per l'applicazione e la determinazione della durata è necessario richiamare quelle norme, non l'art. 37 c.p.
- La Corte di cassazione è limitata nel sindacato sui fatti e sulla valutazione delle prove (art. 606 c.p.p.); i motivi di ricorso devono configurare errori di diritto o vizio motivazionale e non richiedere la rinnovazione o rivalutazione del materiale probatorio
- Per contestare misure come l'espulsione o per ottenere una riduzione della pericolosità sociale è fondamentale fornire elementi concreti e documentati (prova di lecite fonti di reddito, testimonianze verificabili, elementi che smentiscano legami con attività illecite), non solo affermazioni generiche
- Nei procedimenti di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la conferma della pena richiesta limita l'ambito di impugnazione in Cassazione; le censure devono quindi concentrarsi su profili di legittimità e applicazione normativa
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile possono decorrere oneri economici importanti (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); è pertanto consigliabile valutare con cura la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →