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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25882/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Gup del 25/07/2023; due censure principali: 1) violazione dell'art. 37 c.p. per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, che il ricorrente riteneva dovesse avere durata pari alla pena principale (quattro anni e dieci mesi); 2) violazione degli artt. 133 c.p. e 86 d.P.R. n.309/1990 in relazione all'espulsione dal territorio dello Stato, contestando l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto dato che avrebbe attività lavorativa a Santo Domingo, avrebbe tenuto una condotta collaborativa e i precedenti sarebbero eterogenei e indicativi di scarsa capacità a delinquere

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Prima doglianza ritenuta manifestamente infondata: l'interdizione dai pubblici uffici è disciplinata dagli artt. 28 e 29 c.p. e non dall'art. 37; poiché alla fattispecie si applicava una pena di reclusione pari a tre anni (già al netto della diminuzione processuale), la durata di cinque anni dell'interdizione è conforme all'art. 29, comma 1. Seconda doglianza inammissibile: il giudice di merito ha adeguatamente motivato la pericolosità sociale (legami con ambienti di spaccio di droga pesante, anche internazionale, e mancanza di lecite fonti di reddito); le censure difensive miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in Cassazione (limiti del sindacato ex art. 606 c.p.p.) e risultavano generiche o assertive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende (applicazione dell'art. 616 c.p.p. rilevando la sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale), e il ricorso è stato rigettato per inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata era stata resa nell'ambito di tale procedimento

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma penale in materia di stupefacenti relativa ai reati contestati; la sentenza riguarda reati connessi al traffico di droghe

  • art. 337 cod. pen.

    Norma indicata tra i reati per i quali è stata pronunciata la condanna; il testo processuale non dettaglia ulteriormente la fattispecie, quindi è richiamata come titolo di reato

  • art. 37 cod. pen.

    Disciplina la durata di 'altre pene accessorie temporanee'; la Corte ha precisato che non è la norma corretta per regolare l'interdizione dai pubblici uffici nel caso concreto

  • artt. 28 e 29 cod. pen.

    Regolano l'interdizione dai pubblici uffici; in particolare l'art. 29, comma 1, stabilisce che la condanna alla reclusione non inferiore a tre anni comporta l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, giustificando la durata applicata

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul trattamento della pena e su circostanze che possono incidere su misure accessorie/espulsione; citata dal ricorrente in relazione alla necessità di valutare la pericolosità sociale per l'espulsione

  • art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990

    Disposizione in materia di espulsione prevista per reati connessi allo stupefacente; il ricorrente contestava l'applicazione in mancanza di adeguata prova della pericolosità sociale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Definisce i limiti del sindacato di legittimità della Corte di cassazione; la Corte ha richiamato questo articolo per escludere la possibilità di una rivalutazione del quadro istruttorio (verifica dei fatti)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze economiche per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende di €3.000,00, rilevando l'assenza di elementi per ritenere culpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000)

Massime di principio

  • L'interdizione dai pubblici uffici segue la disciplina specifica degli artt. 28-29 c.p.: per l'applicazione e la determinazione della durata è necessario richiamare quelle norme, non l'art. 37 c.p.
  • La Corte di cassazione è limitata nel sindacato sui fatti e sulla valutazione delle prove (art. 606 c.p.p.); i motivi di ricorso devono configurare errori di diritto o vizio motivazionale e non richiedere la rinnovazione o rivalutazione del materiale probatorio
  • Per contestare misure come l'espulsione o per ottenere una riduzione della pericolosità sociale è fondamentale fornire elementi concreti e documentati (prova di lecite fonti di reddito, testimonianze verificabili, elementi che smentiscano legami con attività illecite), non solo affermazioni generiche
  • Nei procedimenti di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la conferma della pena richiesta limita l'ambito di impugnazione in Cassazione; le censure devono quindi concentrarsi su profili di legittimità e applicazione normativa
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile possono decorrere oneri economici importanti (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); è pertanto consigliabile valutare con cura la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla

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