Cassazione Penale, Sentenza n. 23136/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge (art. 273 c.p.p., art. 628 c.p.) e vizio di motivazione circa la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, denunciando contraddizioni nel quadro probatorio (testimonianza di Fusco che parlerebbe di cinque e non sei autori; lingua usata dagli autori; dichiarazioni degli odierni collaboratori/testimoni ritenute de relato e non idonee a provare una confessione); (ii) violazione di legge (art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione nella scelta della misura cautelare, per non aver valutato adeguatamente misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in località distante dai fatti.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che il ricorso chiedesse una rivalutazione di merito degli elementi probatori, attività non consentita in sede di cassazione, essendo il controllo limitato alla coerenza logica e alla correttezza giuridica della motivazione. Il Tribunale di merito aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi: riconoscimenti testimonali, ammissione di partecipazione al rientro nel campo nomadi e ferite compatibili con l'incidente alla fuga. Le dichiarazioni rese da Osmanovic Zdravko e Hazdovic Sabahudin sono state ritenute idonee a riportare confidenze autoaccusatorie valutate nella loro spontaneità e sincerità. Sull'idoneità della misura, il Tribunale ha motivato che la partecipazione a una rapina violenta contro forze dell'ordine dimostra elevata capacità criminosa e assoluta inaffidabilità, rendendo inadeguati gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. Conseguentemente è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; inoltre si dispone l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte rileva che ai sensi dell'assetto di legittimità l'analisi degli elementi di prova non può trasformarsi in rivalutazione di merito in sede di cassazione, essendo il controllo limitato alla coerenza logica della motivazione.
Norma sostanziale relativa al reato di rapina aggravata, indicata a fondamento della misura cautelare; la valutazione della gravità del reato è stata ritenuta compatibile con l'applicazione della custodia in carcere.
Norma che disciplina i criteri di scelta della misura cautelare. Il Tribunale ha motivato l'inadeguatezza di misure alternative al carcere (arresti domiciliari con braccialetto) sulla base delle esigenze cautelari e della pericolosità del ricorrente; la Cassazione ha ritenuto la motivazione non affetta da illogicità manifesta.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nella valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni rese da collaboratori/testimoni: una volta valutata l'attendibilità del dichiarante, sono efficaci le confidenze autoaccusatorie riferite, se sincere e spontanee e non ascrivibili a costrizioni esterne.
Norma che prevede strumenti di controllo elettronico. La giurisprudenza citata e il Tribunale hanno ritenuto che la valutazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari coinvolga implicitamente anche l'impossibilità di soddisfare le esigenze cautelari con il ricorso a tali strumenti.
Norma che consente la condanna per spese del procedimento e prevede conseguenze per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e per la valutazione di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 94, comma 1-ter e 1-bis disp. att. c.p.p.
Disposizioni di attuazione che regolano la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario quando una decisione di riesame non comporta la rimessione in libertà; il provvedimento dispone l'invio della copia per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a rivedere nel merito la valutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte: i ricorsi che chiedono una rivalutazione integrale degli elementi probatori sono inammissibili.
- Perché una dichiarazione che riporta una confidenza autoaccusatoria riferita da terzi dispieghi efficacia probatoria occorre che la fonte diretta della dichiarazione sia ritenuta attendibile e che la confidenza appaia spontanea e non imposta.
- La motivazione che conclude per l'inadeguatezza degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) è compatibile se radicata nella valutazione della pericolosità e dell'affidabilità personale dell'indagato: tale valutazione è tipicamente preventiva e può escludere implicitamente l'uso degli strumenti di controllo a distanza.
- Contraddizioni apparenti o punti di dettaglio nel racconto dei testimoni (es. numero degli autori, lingua usata) non costituiscono automaticamente ragione di inammissibilità del provvedimento, se il giudice di merito fornisce una motivazione complessiva coerente e non manifestamente illogica.
- La proposizione di ricorsi manifestamente volti a una rivalutazione di merito o privi di fondamento può comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione, sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende.
- Nelle impugnazioni riguardanti misure cautelari la parte ricorrente deve indicare in modo autosufficiente dove la motivazione sia manifestamente illogica o le fonti di prova travisate; l'allegazione generica non supera la soglia di ammissibilità.
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